Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine

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nel quadro della procedura penale minorile e sanzionato secondo il DPMin (per eccezioni v. qui di seguito). Se durante la procedura penale minorile pendente, ma dopo il compimento del 18° anno d’età, il giovane commette un ulteriore reato, questo sarà giudicato separatamente in una procedura di diritto penale degli adulti e sanzionato esclusivamente secondo il CP. Questa separazione delle procedure e il diverso sanzionamento sono giustificati perché permettono a ciascuna autorità di applicare soltanto le norme di cui è esperta. Inoltre, il CPP e la PPMin sono strutturati in modo diverso, e anche il CP e il DPMin si basano su principi molto diversi con sanzioni differenti136.

Come nel caso in cui vengono pronunciate diverse sentenze di diritto penale degli adulti, le modalità di esecuzione delle sentenze secondo il CP e il DPMin saranno chiarite a livello di ordinanza (cfr. ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare, OCP-CPM, RS 311.01). A tal fine va creata una corrispondente norma di delega (cfr. qui di seguito il commento all’art. 38).

Soltanto nel seguente caso non vi sarà separazione: se è stata avviata una procedura penale contro un giovane adulto per un reato commesso da maggiorenne e se soltanto dopo si viene a conoscenza del fatto che ha commesso reati già da minorenne, anche questi reati saranno giudicati secondo il diritto penale degli adulti, come stabilito nel diritto vigente. Per quanto concerne le pene e soprattutto le misure, in futuro si applicherà unicamente il CP, in quanto ordinare una misura di diritto penale minorile nei confronti di un giovane adulto sarebbe estraneo al sistema e quindi poco opportuno.

Art. 36 cpv. 1bise 2 primo periodo Prescrizione dell’azione penale

Secondo la giurisprudenza del TF e la dottrina prevalente, nel diritto penale minorile, a differenza del diritto penale degli adulti (art. 97 cpv. 3 CP), una sentenza di primo grado finora non impediva la prescrizione dell’azione penale, dato che l’articolo 36 DPMin non indica quando i termini previsti nel capoverso 1 cessano di decorrere e l’articolo 1 capoverso 2 lettera j DPMin non contiene alcun rimando incrociato all’articolo 97 capoverso 3 CP137.

Nella prassi ciò porta allo sconcertante risultato che autori minorenni di reati, diversamente dagli adulti, si possono rifugiare nella prescrizione ricorrendo a rimedi giuridici o ritardando una procedura di mediazione grazie a espedienti trattici138.

Nella sua giurisprudenza più recente, il TF parla ormai di una vera e propria lacuna giuridica e conferma la validità dell’articolo 97 capoverso 3 CP sebbene manchi un corrispondente rimando incrociato nell’articolo 1 capoverso 2 lettera j DPMin139. Questa giurisprudenza va trasferita nella legge. Per chiarezza si rinuncia a un rimando incrociato, stabilendo invece in un nuovo capoverso 1bis dell’articolo 36 che, analogamente al diritto penale degli adulti, la prescrizione si estingue se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di primo grado.

136 BSK StGB I- Gürber/Hug/Schläfli, art. 3 n. 20; Riedo, AJP 2010, pag. 186.

137 Riedo, JStG/JStPO, n. 2611; BSK StGB-Zurbrügg, art. 97 n. 51; sentenza del TF del

3 gen. 2017 1B_646/2016, consid. 1.5.2 con ulteriori indicazioni.

138 Riedo, JStG/JStPO, n. 2611; Aebersold, Jugendstrafrecht, pag. 210 seg.

139 Sentenza del TF del 3 gen. 2017 1B_646/2016, consid. 1.6.3.