Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine

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Le modifiche nel primo periodo del capoverso 2 sono di natura puramente redazionale.

Art. 38 Disposizioni completive del Consiglio federale

A causa della modifica apportata all’articolo 3 capoverso 2 DPMin, può succedere che sia un’autorità penale minorile sia un’autorità penale degli adulti pronuncino una sentenza a carico di un autore che ha compiuto reati prima e dopo aver compiuto la maggiore età. Come previsto nel diritto penale degli adulti, l’esecuzione di queste sentenze va coordinata in un’ordinanza del Consiglio federale. A tale scopo, l’articolo 38, analogamente all’articolo 387 capoverso 1 CP, prevede le pertinenti disposizioni di delega.

2.3 Procedura penale minorile

Art. 1 Oggetto

A causa della modifica proposta all’articolo 3 capoverso 2 DPMin (v. sopra

n. Error! Reference source not found.), può succedere che reati commessi da un minore siano perseguiti e giudicati da autorità penali degli adulti. Il campo d’applicazione della PPMin viene pertanto completato inserendo la corrispondente riserva.

Art. 10 cpv. 3 Foro

Secondo il capoverso 1, il perseguimento penale di crimini e delitti compete all’autorità del luogo in cui il minore imputato dimora abitualmente (principio del domicilio). La disposizione non indica invece l’eventuale autorità autorizzata a compiere atti procedurali sul luogo dell’illecito.

Il disegno del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 relativo alla PPMin prevedeva, all’articolo 11 capoverso 1 secondo periodo, la seguente formulazione: «Le autorità del luogo in cui il fatto è stato commesso compiono soltanto le indagini urgenti»140. Questo secondo periodo è stato però eliminato nel disegno rielaborato del 22 agosto 2007 relativo alla PPMin141, con la motivazione che la competenza dell’autorità del luogo in cui è stato commesso il fatto per le indagini urgenti risulta già dai principi generali di procedura e non necessita di alcuna menzione particolare142.

Tuttavia, nella prassi è emerso che l’articolo 10 capoverso 1 PPMin dà adito a dubbi e conflitti di competenza nello svolgimento di atti d’indagine nel luogo in cui è stato commesso il fatto (luogo dell’illecito).

Pertanto, un nuovo capoverso 3 prevede, come nella versione iniziale, che le autorità del luogo dell’illecito possono compiere soltanto gli atti d’indagine urgentemente necessari. Si tratta soprattutto di atti tanto importanti da non poter essere differiti per non compromettere l’istruzione (p. es. rilievi tecnico-scientifici sul luogo

140 FF 2006 1457, 1460.

141 FF 2008 2607, 2622.

142 Rapporto aggiuntivo Procedura penale minorile, pag. 2623.