Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine
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e sancito il nuovo orientamento della protezione della popolazione.
Dalla riforma della protezione della popolazione sono trascorsi oltre dieci anni. Le esperienze maturate con il sistema integrato di protezione della popolazione sono per la maggior parte positive; non sono quindi necessarie modifiche fondamentali. Quale parte del piano della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) accennato nel RAPOLSIC 2010, la protezione della popolazione deve tuttavia essere sviluppata e adeguata alle esigenze delle minacce attuali e alla nuova situazione dei rischi in Svizzera. Di conseguenza la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni partner della protezione della popolazione hanno stilato congiuntamente il rapporto «Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+». Il rapporto sulla strategia è stato approvato dal Consiglio federale il 9 maggio 2012. Esso descrive gli elementi che vengono mantenuti perché validi e collaudati e definisce elementi nuovi o da consolidare in seguito alla necessità d’intervento e alle lacune rilevate.
Gli elementi della strategia rilevanti per la revisione della LPPC sono ricapitolati nella seguente argomentazione:
L’orientamento prioritario della protezione della popolazione deve rimanere la gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza. Il sistema integrato dovrà quindi focalizzarsi anche in futuro sulle minacce e sui pericoli particolarmente rilevanti e probabili per la Svizzera, ossia le catastrofi e le situazioni d’emergenza di origine naturale o antropica.
La protezione della popolazione rimane fondamentalmente sotto la responsabilità dei Cantoni. I diversi partner del sistema integrato continueranno a collaborare secondo modalità collaudate nei Cantoni e nei Comuni nell’ambito delle rispettive competenze. La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni e tra le organizzazioni partner del sistema integrato di protezione della popolazione è ampiamente incontestata e si è dimostrata valida.
Anche la ripartizione del finanziamento della protezione della popolazione tra Confederazione e Cantoni rimarrà fondamentalmente invariata e basata sul principio del finanziamento da parte dell’organo competente. Per il finanziamento delle organizzazioni partner sono competenti i Cantoni; la Confederazione continua a finanziare parti della protezione civile.
La condotta degli interventi di protezione della popolazione continuerà a essere espletata fondamentalmente dai Cantoni. Questi dispongono infatti della maggior parte dei mezzi necessari per gestire le catastrofi e le situazioni d’emergenza. La Confederazione continuerà a coordinare ed eventualmente a dirigere, d’intesa con i Cantoni, gli interventi per gestire catastrofi e situazioni d’emergenza che colpiscono più Cantoni, l’intero Paese o le zone estere limitrofe. In caso di aumento della radioattività, incidenti presso impianti di accumulazione, caduta di satelliti, epidemie, epizoozie e conflitti armati, la condotta delle operazioni è di competenza della Confederazione. Lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è, analogamente agli organi cantonali di condotta, l’organo della Confederazione che gestisce le crisi in caso di eventi rilevanti per la protezione della popolazione.
Per sviluppare ulteriormente il sistema integrato di protezione della popolazione in stretta collaborazione con i Cantoni, è necessario un maggiore coordinamento tra le diverse organizzazioni partner a livello nazionale. L’UFPP dovrà quindi assumere in maniera ancora più marcata il ruolo di coordinatore della protezione della popolazione nel suo insieme. Ciò non comporta modifiche all’ordinamento attuale delle competenze; compete tuttora al Consiglio federale coordinare la protezione della popolazione con altri strumenti della politica di sicurezza.
Lo stesso si applica all’interoperabilità nella protezione della popolazione, per esempio garantendo i sistemi di allarme e di telecomunicazione, e all’istruzione, per esempio garantendo l’offerta formativa per gli organi di condotta cantonali.
Per migliorare e semplificare la collaborazione tra Confederazione e Cantoni, occorre desi-