Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine
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militare (LTEO), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio2019, garantisce che in futuro tutti i giorni di servizio prestati nell’arco dei 12 anni dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile potranno essere computati. La nuova disposizione della LTEO considera giorni di servizio i giorni del reclutamento e dell’istruzione di base come pure i giorni di servizio prestati oltre il limite massimo annuale computabile per la riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare. I giorni di servizio prestati oltre questo limite massimo possono essere riportati agli anni successivi.
Ai sottoufficiali superiori e agli ufficiali continuerà ad essere applicato l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile fino a 40 anni; la presente revisione, quindi, obbliga i sottoufficiali superiori e gli ufficiali a prestare servizio per un periodo più lungo (oltre 12 anni). Per adempiere alla mozione Müller, è necessario computare anche i giorni di servizio supplementari prestati dai quadri, rimborsando l’equivalente della tassa d’esenzione dall’obbligo militare pagata.
Fino al 2003, i militi della protezione civile beneficiavano di una riduzione del 10 percento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare per giorno di servizio e anno. A partire dal 2004, per garantire il trattamento più equo possibile dei militi della protezione civile e delle persone che prestano servizio militare o servizio civile, il tasso è stato ridotto al 4 percento. In seguito all’adeguamento dei sistemi di servizio della protezione civile e dell’esercito, è opportuno verificare e adeguare la riduzione del 4 percento in vigore, tenendo conto delle seguenti considerazioni: d’ora in poi, l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile è assolto una volta raggiunti 245 giorni di servizio nella protezione civile. I 245 giorni di servizio possono essere prestati nell’arco di 12 anni, fermo restando che non vi è un diritto di prestare complessivamente 245 giorni di servizio (art. 30 cpv. 4). Pertanto il massimo di 245 giorni di servizio, che possono essere prestati nell’arco prescritto di 12 anni di servizio, costituirà la base di calcolo per la riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare: il totale di 245 giorni di servizio diviso per 12 anni di servizio dà in media 20,4 giorni di servizio l’anno. Per percepire una riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 100 percento, è necessario prestare 20 giorni di servizio l’anno. Ne consegue che la riduzione per ogni giorno di servizio deve essere aumentata dal 4 al 5 percento (100 : 20 = 5percento).
1.4 Revisioni parziali della LPPC
Alcuni miglioramenti puntuali del sistema sono già entrati in vigore con la prima revisione parziale della LPPC il 1° gennaio 2012. Si tratta prevalentemente della gestione più flessibile del numero di giorni di servizio e d’istruzione per i quadri e gli specialisti nella protezione civile e della salvaguardia del valore dell’infrastruttura di protezione. Una seconda revisione parziale è stata approvata dalle Camere federali il 27 settembre 2013 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2015. I punti salienti della revisione parziale erano il rafforzamento della sorveglianza della Confederazione sulle prestazioni di servizio nella protezione e l’estensione del Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA) alla protezione civile.
1.5 Punti principali della revisione della LPPC
I punti principali della revisione della LPPC si fondano sulle misure proposte nel rapporto d’attuazione della strategia «Protezione della popolazione e protezione civile 2015+» del 6 luglio 2016.