Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo

glio federale definisce le esigenze minime per le costruzioni di protezione.

Articolo 72 Efficienza operativa

Come finora, è necessario assicurare che le costruzioni di protezione possano essere rese operative su ordine della Confederazione.

Articolo 73 Manutenzione e salvaguardia del valore

D’ora in poi la manutenzione è disciplinata dalle disposizioni comuni e di conseguenza si applica sia ai rifugi che agli impianti di protezione. Si precisa inoltre che l’UFPP disciplina gli aspetti tecnici in materia di manutenzione e salvaguardia del valore per scrupolo di armonizzazione.

Articolo 74 Esecuzione sostitutiva

Nelle misure prescritte rientrano segnatamente le direttive della Confederazione in materia di realizzazione, equipaggiamento, manutenzione e salvaguardia del valore delle costruzioni di protezione. Se le misure non sono attuate in conformità alle direttive, possono essere ordinate dalle competenti autorità, se del caso a spese dei proprietari e dei detentori. Sono fatti salvi i locatari.

Articolo 75 Delega di competenze legislative

La possibilità di delegare competenze legislative è completata affinché sia ora chiaramente possibile anche per disposizioni in parte già esistenti.

Capitolo 6: Materiale per gli interventi e per gli impianti di protezione

Articolo 76

Capoverso 1: La lettera a corrisponde alla precedente disposizione, secondo cui la Confederazione è competente per il materiale standard, ossia il materiale di protezione NBC e il materiale necessario in caso di conflitto armato. La lettera b precisa che in futuro la Confederazione metterà a disposizione della protezione civile solo i terminali del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza (Polycom); tutti gli altri compiti e le competenze della Confederazione in relazione al sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza sono disciplinati all’articolo 18. Secondo la lettera c, la Confederazione rimane competente per l’equipaggiamento e il materiale degli impianti di protezione (ad es. i sistemi telematici e i sistemi tecnici degli impianti di protezione quali gli impianti elettrici, gli impianti di riscaldamento, gli impianti di ventilazione e gli impianti sanitari). La nuova lettera d disciplina le competenze relative all’equipaggiamento e al materiale d’intervento per i militi della protezione civile che assolvono compiti federali giusta l’articolo 35 capoverso 4.

Capoverso 2: Dopo la riforma in materia di protezione della popolazione del 2004, sono i Cantoni ad essere competenti per l’acquisizione e il finanziamento del materiale d’intervento (compresi i veicoli) e dell’equipaggiamento personale secondo il principio del finanziamento da parte dell’organo competente. Questo compito è svolto dal Forum svizzero del materiale della protezione civile (FMPC) in collaborazione con il Cantone di Zurigo quale Cantone responsabile. D’intesa con i Cantoni, l’UFPP deve ora assumere i compiti del Cantone responsabile e provvedere all’acquisizione del materiale. Armasuisse e l’UFCL sono gli organi competenti per l’acquisto della Confederazione in questo settore. L’acquisizione comprende in