Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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Art. 80 Responsabilità per danni nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

CG MPP, Cantoni BL, GR, NW, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG e VD

Occorre aggiungere un capoverso 4 dal tenore seguente: «Die Eigentümer von Schutzräumen haften bei fahrlässiger oder absichtlicher Zerstörung eines Schutzraumes für den entstandenen Schaden» (I proprietari sono responsabili dei danni arrecati a un rifugio intenzionalmente o per negligenza).

Capitolo 9: Protezione giuridica e procedimento

Sezione 1: Pretese non pecuniarie

Art. 85 Attribuzione a una funzione

Cantoni GE e VD

Conformemente all’articolo 52 capoverso 3, i Cantoni hanno la possibilità di decidere in merito all’incorporazione dei militi in un’altra funzione. Tenendo conto di questa disposizione è opportuno verificare se occorre prevedere un diritto di ricorso a livello cantonale.

Art. 86 Ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza

CG MPP, Cantoni BE, BL, GR, SH, SO, SZ, TG e ZG, CSP, FSP, ASPP, AGV

Si deve specificare per quali decisioni cantonali di ultima istanza si applica il ricorso e in quali casi questo compete alla giurisdizione amministrativa cantonale. La via di ricorso non è chiara per i casi in cui una decisione cantonale riguarda gli aspetti organizzativi di un oggetto disciplinato nella LPPC, come ad esempio l’appartenenza di un Comune a un organo di condotta o a un’organizzazione di protezione civile. Dato che la creazione di organi di condotta si basa sull’articolo 15 LPPC e che la LPPC è al contempo la base su cui fondano le organizzazioni di protezione civile, si potrebbe argomentare che in caso di disaccordo sull’organizzazione di organi di condotta comunali o organizzazioni di protezione civile si tratti di una vertenza non pecuniaria secondo il capoverso 1 e che si possa interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale. D’altro canto si potrebbe argomentare che la suddivisione territoriale degli organi di condotta rispettivamente delle organizzazioni di protezione civile è di competenza dei Cantoni, motivo per cui si deve applicare la procedura amministrativa cantonale.

Canton GE

Capoverso 1: a complemento di quanto disciplinato in questo capoverso si deve specificare esplicitamente che le chiamate in servizio non sono impugnabili.

Sezione 2: Pretese pecuniarie

Art. 87

FSPC, BZSV

Aggiungere le normative attuali di cui all’articolo 67a capoversi 1 e 2.