Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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costi è accolta favorevolmente. I costi dei progetti non sono invece documentati con sufficiente precisione. I Cantoni devono poter contare su queste informazioni per elaborare i loro piani finanziari e budget. La Confederazione deve definire un processo che permetta alle commissioni competenti della Confederazione e dei Cantoni di definire congiuntamente la portata, le tappe dei singoli progetti e i costi che ne risultano.

Cantoni AI, BS, SH e TG, CSP, FSP, ASPP, AGV

Sistemi d’allarme e di telecomunicazione: le richieste dei Cantoni in merito alla definizione delle priorità dei progetti sono confluite nel rapporto esplicativo. Anche la ripartizione dei costi è accolta favorevolmente. I costi dei progetti non sono invece documentati con sufficiente precisione. Mancano dichiarazioni vincolanti sulle conseguenze sui costi per i Cantoni. Questi devono essere documentati in dettaglio per ogni singolo Cantone. I Cantoni devono poter contare su queste informazioni per elaborare i loro piani finanziari e budget.

CG MPP, Cantoni AI, AR, BL, LU, NW, SH, SO, TG, UR e ZG

Impianti di protezione: la tesi esposta nel rapporto esplicativo, secondo cui «i rischi attuali e previsibili in Svizzera richiedono un numero nettamente inferiore di impianti di protezione, non è condivisa. La probabilità di un conflitto militare in Europa è aumentata. Inoltre, la popolazione svizzera è cresciuta rapidamente. In caso di catastrofe, situazione d’emergenza o conflitto armato, si deve quindi fare i conti con un numero maggiore di persone in cerca di protezione o di pazienti rispetto a trent’anni fa.

Le modifiche proposte, in particolare nel settore degli impianti di protezione del servizio sanitario, devono basarsi su nuove strategie e concetti condivisi dalla maggioranza. Finora questi concetti mancano. Finché non è disponibile una visione e una strategia globale per le costruzioni di protezione, si deve rinunciare a una riduzione degli impianti di protezione nella revisione di legge.

CG MPP e Cantoni AR, BL, NW,SO e ZG (in aggiunta)

Per i posti di comando e gli impianti d’apprestamento, una riduzione o un cambiamento di destinazione risultano opportuni. Prima di definire l’ulteriore utilizzo degli impianti di protezione del servizio sanitario, occorre invece accertare il fabbisogno e definire chi deve gestire tali impianti.

CG MPP, Cantoni AI, AR, BL, NW, SH e ZG

Servizio sanitario nella protezione civile: la reintroduzione di un servizio sanitario nella protezione civile è accolto favorevolmente. Per il momento, mancano tuttavia le basi decisionali per la sanità pubblica e il servizio sanitario. Queste basi dovrebbero illustrare come, con quali mezzi e in quale misura si può garantire un’assistenza sanitaria in Svizzera anche in caso di catastrofe, situazione d’emergenza o conflitto armato. Le direzioni sanitarie dei Cantoni devono sviluppare un concetto globale corrispondente in collaborazione con l’UFSP, l’UFPP e il SSC. La CDS deve definire le direttive.

CG MPP, Cantoni AI, AG, BL, LU, NW, SH, SO, TG e ZG

Obbligo di prestare servizio nella protezione civile: in generale, l’equiparazione con