Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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Adeguamento della terminologia: la terminologia deve essere adeguata alla Costituzione federale. Questa non prevede l’obbligo di prestare servizio civile («Zivildienstpflicht»). Il termine «Wehrpflicht» (servizio di leva obbligatorio) dovrebbe essere sostituito con «Militärdienstpflicht» (obbligo di prestare servizio militare). Si dovrebbe rinunciare al termine «Zivildienstpflicht» (obbligo di prestare servizio civile) e ai termini derivati. In questo contesto, gli art. 9 e 10 cpv. 1 LSC e altri articoli dovrebbero essere indirettamente modificati e il termine «Zivildienstpflicht» (obbligo di prestare servizio civile) dovrebbe essere eliminato.
Delimitazione dei termini: occorre verificare l’uso dei termini «Führung» (condotta), «Zuständigkeit» (competenza), «Koordination» (coordinamento), «Verantwortung» (responsabilità) e «Sorgen» (provvedere). Nel rapporto esplicativo si deve definire chiaramente cosa s’intende con questi termini, quali compiti pratici descrivono, in che misura influenzano i processi, le responsabilità e il finanziamento e quale relazione hanno con le disposizioni di altre basi legali federali.
Nel disegno della LPPC e nel rapporto esplicativo, i termini «Zuständigkeit» (competenza), «Führung» (condotta), «Koordination» (coordinamento) e «Verantwortung» (responsabilità) vengono usati con poca precisione. Sulla base della legislazione speciale corrispondente, la Confederazione è autorizzata a emanare istruzioni in determinati settori (incidenti in CN, rottura di dighe, caduta di satelliti, pandemie o epizoozie). Non esiste tuttavia una base costituzionale che consente alla Confederazione di assumere la condotta e la gestione degli eventi.
Descrizione dei processi in caso di competenze comuni: in caso di competenze comuni
o condivise tra Confederazione e Cantoni, occorre definire chiaramente come funziona il processo decisionale. Si deve spiegare quale ruolo riveste l’autonomia cantonale nel processo decisionale e come si deve procedere con le competenze comuni o condivise. In particolare, si deve descrivere come funziona il processo decisionale comune e in che modo i Cantoni possono essere obbligati in tal senso.
Rinuncia alle modifiche nel settore delle costruzioni di protezione: nell’aprile 2017, i
Cantoni hanno chiesto all’unanimità che si rinunciasse ad apportare modifiche nel settore delle costruzioni di protezione nell’ambito dell’imminente revisione della LPPC. Questo perché è necessario innanzitutto procedere con lavori concettuali da cui dedurre il fabbisogno di costruzioni di protezione e rifugi, e soltanto allora (probabilmente in una successiva revisione della LPPC) si potranno apportare le modifiche giuridiche necessarie. Sorprende quindi che malgrado ciò s’intenda introdurre sostanziali modifiche nel settore delle costruzioni di protezione. Si deve pertanto rispettare il desiderio dei Cantoni e rinunciare a tutte le modifiche previste nel settore delle costruzioni di protezione.
La formulazione nel rapporto esplicativo (pag. 9) secondo cui in caso di varie catastrofi possibili, i rifugi fornirebbero tutt’oggi un importante contributo alla protezione della popolazione è di principio accolta favorevolmente. Tuttavia, la concezione della Confederazione, tuttora valida, presuppone anche per i rifugi un uso esclusivo per il caso di conflitto armato; l’uso alternativo in caso di catastrofe o per alloggiare persone in cerca di protezione viene largamente ignorato. Ciò è anacronistico.
Si avanzano quindi le seguenti richieste:
- Si chiede di rinunciare a tutte le modifiche previste nel settore delle costruzioni di prote-
zione (impianti di protezione e rifugi).
- A livello federale occorre elaborare, in collaborazione con i Cantoni, un concetto globale
per l’uso futuro degli impianti di protezione esistenti (escluse le infrastrutture protette del servizio sanitario). Si deve definire chiaramente per quale scopo gli impianti di protezione dovrebbero essere utilizzati in futuro. Occorre dare la priorità alle esigenze dei Cantoni. Le riflessioni finanziarie devono essere considerate solo secondariamente. Da questo