Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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Gruppo GIARDINO per un esercito di milizia forte
Stralciare la lettera d del primo capoverso. La lettera e prende il posto della lettera d, che deve essere riformulata come segue: «In der Schweiz seit mindestens 5 Jahren angemeldete niedergelassene Ausländer und Ausländerinnen, sofern sie mindestens 19 und höchstens 25 Jahre alt sind, können dem Zivilschutz beitreten. Sie dürfen keine Vorstrafen und psychische Probleme haben, noch Auffälligkeiten zeigen, die auf ein Gewaltpotenzial schliessen lassen» (gli stranieri annunciati e residenti in Svizzera da almeno 5 anni e con un’età tra i 19 e i 25 anni possono entrare a far parte della protezione civile a condizione che non siano pregiudicati, che non soffrano di disturbi psichici, e che non manifestino atteggiamenti tali da far ritenere ch’esse siano potenzialmente violente).
Il secondo capoverso deve essere completato come segue: «[…] Bei der Aufnahme wenden sie die gleichen Kriterien an, die auch für Schweizer Zivilschutzpflichtige gelten. Bei Ausländern und Ausländerinnen werden zusätzlich die Kenntnisse der Schweizer Gesetze geprüft, soweit diese für den Umgang miteinander und für das tägliche Leben wichtig sind. Ausserdem müssen sie die Landessprache, die am Ort ihrer Zivilschutzdienste gesprochen wird, so weit beherrschen, dass sie sich mit der Bevölkerung am Einsatzort gut verständigen können» ([…] Per l’ammissione si applicano gli stessi criteri applicati ai coscritti. Per gli stranieri si verificano anche le conoscenze delle leggi svizzere nella misura in cui sono importanti per le interazioni con gli altri e nella vita quotidiana. Essi devono inoltre conoscere la lingua del posto a sufficienza per interagire con altre persone sul luogo d’intervento.)
Art. 34 Reclutamento
Canton BE
Capoverso 2: il principio secondo cui chi è intollerabile per l’esercito non può essere reclutato neppure nella protezione civile è adeguato. Si deve prò garantire che possa essere applicato. In previsione della consegna dell’arma personale, tutti i coscritti sono attualmente sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone. Dato che questo controllo mira principalmente ad accertare che non vi siano motivi contro la consegna dell’arma, il controllo di sicurezza viene interrotto non appena la persona è giudicata inabile al servizio militare. In tal modo non vengono però individuati i coscritti che nonostante l’inabilità al servizio militare per motivi di cui al capoverso 2 potrebbero essere reclutati nella protezione civile. Per questo motivo tutti i coscritti devono essere sottoposti al controllo di sicurezza delle persone, indipendentemente dal criterio di idoneità al servizio militare.
Cantoni FR, GE, JU, VS e VD
Occorre aggiungere un capoverso che disciplini il controllo di sicurezza relativo alle persone per i militi della protezione civile ai sensi dell’OCSP.
Unione delle città svizzere
Al secondo capoverso si deve aggiungere la lettera c: «den Anforderungen des Zivilschutzes aus psychischen oder körperlichen Gründen nicht genügen» (non soddisfano le esigenze della protezione civile per motivi fisici o psichici).
FSPC, BZSV
Adattare il capoverso 2 lettera b: «den Anforderungen des Militärdienstes aus psychischen Gründen insofern nicht genügen, als sie Auffälligkeiten zeigen oder auf ein Gewaltpotenzial schliessen lassen» (che non soddisfano le esigenze dell’esercito per motivi psichici se i disturbi riscontrati potrebbero essere fonte di volenza).
Aggiungere la lettera c al capoverso 2: «den Anforderungen des Zivilschutzes aus psychischen oder körperlichen Gründen nicht genügen» (che non soddisfano le esigenze della