Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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protezione civile per motivi psichici o fisici). Le persone con disturbi psichici non vengono reclutate solo se manifestano atteggiamenti tali da far ritenere ch’esse siano potenzialmente violente. I centri di reclutamento devono verificare esplicitamente anche l’idoneità di una persona per la protezione civile. Il fatto che una persona non sia idonea al servizio militare non significa automaticamente che lo sia anche per prestare servizio nella protezione civile.

Art. 35 Incorporazione dei militi

CG MPP, Cantoni BE, BL, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG e SZSV, BZSV

Occorre riformulare il capoverso 4 come segue: «Nach ihren Möglichkeiten stellen die Kantone dem Leistungserbringer […]». (Canton BE: «Nach ihren Möglichkeiten stellen die Kantone dem Bund […]»). (I Cantoni mettono a disposizione del fornitore di prestazioni/della Confederazione, secondo le loro possibilità […]). Nel testo della legge o nel rapporto esplicativo bisogna precisare che i militi possono essere messi a disposizione solo se è stato stipulato un accordo sulle prestazioni tra la Confederazione e uno o più Cantoni. Occorre esplicitare che non è prevista la costituzione di un’unità della protezione civile a livello federale. Inoltre le esigenze dei Cantoni sono prioritarie rispetto a quelle della Confederazione. Per l’incorporazione si deve fissare il seguente ordine di priorità: cantone di domicilio, pool di personale per la ridistribuzione intercantonale, pool di personale per compiti federali.

Canton AG

Le normative proposte sono accolte con una riserva. Il Consiglio federale non può decidere a propria discrezione come mettere a disposizione della Confederazione i militi. Questa procedura deve essere regolata in accordi sulle prestazioni stipulati tra Confederazione e Cantoni e non con l’incorporazione dei militi in un’unità della Confederazione. Considerata la costante diminuzione del numero di militi reclutati, occorre dare la priorità alle esigenze di personale dei Cantoni.

Canton FR

Il capoverso 4 deve essere modificato come segue: «Les cantons mettent à disposition de la Confédération, en fonction de leurs possibilités, un nombre suffisant [...]. La Confédération et les cantons concernés conviennent d’un mandat de prestations» (I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione, in funzione delle loro possibilità, un numero sufficente di […]. La Confederazione e i Cantoni interessati stipulano un mandato di prestazioni). I Cantoni sono responsabili della protezione civile e pertanto anche dell’incorporazione dei militi.

Canton GE

Capoverso 2: il termine «incorporation», utilizzato qui e negli articoli 36 e 52, non ha sempre lo stesso significato. Non lo si dovrebbe quindi utilizzare per designare attività tra loro differenti. Anche i termini «affectation» e «attribution» dovrebbero essere definiti in modo più chiaro.

Capoverso 3: questa disposizione deve essere differenziata e completata con un’eccezione per frontalieri che vogliono adempiere il loro obbligo di servire pur essendo domiciliati all’estero.

Canton LU

Capoverso 1: nel rapporto esplicativo si deve chiarire se un Cantone con un effettivo insufficiente può reincorporare un milite incorporato a livello intercantonale o se deve far capo al pool di personale.