Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 83Fedlex · Rapporto sui risultati

Gli uomini di nazionalità svizzera che dopo il raggiungimento del limite ordinario d’età sono stati prosciolti dal servizio militare (lett. b), sono al contempo uomini svizzeri che non sono più assoggettati all’obbligo di prestare servizio militare (lett. a). Secondo il rapporto esplicativo, alla lettera a s’intendono invece uomini di nazionalità svizzera prosciolti anticipatamente dal servizio militare e che non sarebbero più tenuti a servire nella protezione civile.

Canton BE (in aggiunta)

È auspicata una rielaborazione e una semplificazione di questo articolo, come pure un’armonizzazione terminologica con le disposizioni della CaF.

La versione francese del rapporto esplicativo contiene degli errori nelle spiegazioni a questo articolo, non corrisponde alla versione tedesca e deve quindi essere corretta.

Cantoni FR, GE e VD

Nella versione francese del rapporto esplicativo, il termine «Zivildienst» è stato erroneamente tradotto con «protection civile».

Canton GE

Le lettera a e b sono ridondanti.

Unione delle città svizzere

Si deve aggiungere una lettera c: «Männer, die nach Erreichen der ordentlichen Altersgrenze aus der Schutzdienstpflicht entlassen sind» (gli uomini che con il raggiungimento del limite ordinario d’età sono prosciolti dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile).

Art. 33 Volontariato

CG MPP, Cantoni BE, BL, SH, SO, SZ, TG e ZG

Capoverso 1: le lettere b e c devono essere riunite in un’unica lettera: «Schweizer, die ihre Militärdienstpflicht erfüllt haben oder die vorzeitig aus dieser entlassen worden sind» (gli uomini che hanno assolto il servizio militare o prosciolti anticipatamente da questo obbligo).

Capoverso 3: questa disposizione deve essere rivista. Il principio secondo cui i volontari hanno gli stessi diritti e doveri degli altri militi della protezione civile, non si applica a tutti i casi. I volontari, ad esempio, sono svantaggiati per quanto concerne la detrazione dei giorni di servizio prestati dalla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (art. 41).

Il capoverso 5 deve essere stralciato. Chi percepisce una rendita di vecchiaia non può percepire contemporaneamente delle IPG. L’articolo 1a capoverso 4bis LIPG decreta che il diritto a un’indennità si estingue con la riscossione di una rendita di vecchiaia, ma al più tardi al compimento dell’età ordinaria di pensionamento. Un obbligo d’ufficio di proscioglimento dal servizio di protezione civile non è quindi necessario. Al contrario dovrebbe essere data la possibilità di prestare servizio di protezione civile a titolo volontario anche dopo aver raggiunto l’età del pensionamento, semplicemente senza percepire indennità. Ciò permetterebbe in particolare nel settore assistenza/Care di far capo al sostegno prezioso di personale specializzato in pensione.

Canton BE (in aggiunta)

In base all’esperienza sarebbe opportuno descrivere, nel rapporto esplicativo o eventualmente nella legge stessa, come si procede al reclutamento di militi volontari (procedura, test, condizioni d’ammissione).

Canton BL (in aggiunta)