Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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in avanti i Cantoni devono avere la possibilità di impiegare i cosiddetti militi in ferma continuata. Questi militi prestano il loro servizio in una volta sola. […]). È da chiarire se anche i militi in ferma continuata possono assumere una funzione di quadro. Nel rapporto esplicativo si deve spiegare come vengono computati i giorni di servizio prestati. In particolare si deve stabilire se i sabati, le domeniche, i giorni festivi e di congedo sono calcolati come giorni di servizio, se i militi in ferma continuata hanno diritto a un’interruzione del servizio («vacanze») e se queste vacanze possono essere calcolate come giorni di servizio. Va inoltre stabilito l’ammontare del soldo.

Canton FR

Proposta di modifica del capoverso 2: «Les personnes en service long effectuent le solde de leurs jours de service immédiatement après leur dernière formation». (I militi in ferma continuata prestano l’insieme dei loro giorni di servizio immediatamente dopo l’ultima formazione seguita).

Proposta di modifica dl capoverso 3: «Le Conseil fédéral règle les modalités en collaboration avec les cantons […]» (Il Consiglio federale disciplina i dettagli in collaborazione con i Cantoni […]). La possibilità di prestare il servizio di protezione civile senza interruzione deve essere offerta anche ai quadri. I Cantoni che organizzano servizi in ferma continuata devono essere ascoltati nell’ambito della regolamentazione delle relative modalità.

Canton GE

Si stabilisce che i militi non possono far valere il diritto di adempiere l’obbligo di prestare servizio in ferma continuata. Ma visto che la legge prevede questo tipo di servizio, i Cantoni devono adottare i relativi provvedimenti organizzativi. Occorre quindi precisare che nella valutazione delle richieste di prestare il servizio nella protezione civile senza interruzione si tiene conto principalmente del fabbisogno dei Cantoni.

Canton LU

Nell’ordinanza occorre descrivere in particolare come saranno computati i giorni di servizio: fine settimana, giorni festivi e di congedo valgono come giorni di servizio? Vi è diritto all’interruzione del servizio («vacanze»), e le vacanze sono computate come giorni di servizio? A quanto ammonta il soldo? Si pone inoltre la domanda se i militi in ferma continuata possono essere impiegati sia in un’organizzazione cantonale che in un’organizzazione comunale.

Canton OW

Le strutture dei Cantoni più piccoli difficilmente permettono l’impiego di militi in ferma continuata. Il concetto da elaborare dall’UFPP deve pertanto prevedere anche soluzioni a livello regionale.

Canton SH

Non è chiaro se anche i militi in ferma continuata possono assumere funzioni di quadro. Il rapporto esplicativo deve spiegare come sono computati i giorni di servizio. Si tratta in particolare di stabilre se i fine settimana, i festivi e i giorni di congedo sono computati come giorni di servizio, se i militi in ferma continuata hanno diritto a un’interruzione del servizio e se questi giorni sono computati. Va disciplinato anche l’ammontare del soldo.

Canton VD

L’introduzione del servizio senza interruzione è positiva. Tuttavia il secondo capoverso è troppo vago. Così come è formulato, i militi in ferma continuata non avrebbero la possibilità di assumere funzioni di quadro (al massimo quelle di sottufficiali). Sottufficiali superiori e ufficiali sono esclusi dal servizio senza interruzione poiché obbligati a prestare servizio fino a 40 anni. Si ponte pertanto la domanda come sarà garantita la condotta dei militi in ferma continuata da parte di quadri di milizia. Si dovrebbe prevedere una disposizione derogatoria