Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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Confederazione alle FFS).

Capoverso 2: coerentemente con quanto presentato nel rapporto esplicativo chiediamo che questo capoverso venga riformulato: «la convocazione è considerata come titolo di trasporto valido».

Unione delle città svizzere

Di regola i militi della protezione civile pernottano al loro domicilio e si spostano quotidianamento da casa al luogo di servizio e ritorno. La lettera c deve quindi essere completata come segue: «al trasporto gratuito […] per tutta la durata del servizio».

FSPC, BZSV

Il capoverso 1 lettera c deve essere completato (analogamente alle disposizioni dell’esercito): «unentgeltlichen Transport mit öffentlichen Verkehrsmitteln für das Einrücken und die Entlassung sowie für den Wechsel zwischen dem Dienst- und dem Wohnort während des ganzen Dienstes. Während der Dienstzeit gehen die Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zulasten des Bundes» (al trasporto gratuito, con mezzi pubblici, per l’entrata in servizio e il proscioglimento così come per la trasferta tra il luogo di servizio e il domicilio per tutta la durata del servizio. Durante il servizio le trasferte con i mezzi pubblici sono a carico della Confederazione).

Art. 40 Indennità per perdita di guadagno

CG MPP, Cantoni BL, NE, NW, SO, SZ, TG, UR e ZG

Nella protezione civile si prestano anche servizi di sole 2, 4 o 6 ore. Nel rapporto esplicativo si deve pertanto spiegare come s’intende disciplinare le IPG per servizi così brevi.

Cantoni BE e LU

I militi della protezione civile possono essere impiegati anche nei fine settimana, per riprendere la loro attività lavorativa civile il lunedì successivo. Ciò costituisce una disparità di trattamento con i militari, dato che per questi il servizio termina il venerdì sera o il sabato mattina e riprendono quindi il lavoro civile dopo uno o due giorni di libero. A ciò si aggiunge che per determinati gruppi professionali non è possibile rispettare i giorni di riposo prescritti dalla legge. È quindi indispensabile adeguare le prescrizioni. I datori di lavori devono essere obbligati a concedere uno o due giorni di libero dopo un servizio oppure si devono prevedere da uno a due giorni di «congedo» pagati con le IPG.

Canton BE (in aggiunta)

L’articolo 1a capoverso 3 LIPG deve essere riformulato come segue: «Personen, die Schutzdienst leisten, haben für jeden ganzen Tag, für den sie Sold […] beziehen, Anspruch auf eine Entschädigung» (Le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto a un’indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo […]). Dato che si rinuncia alla distinzione tra CR e interventi di pubblica utilità, la LIPG deve essere adeguata di conseguenza. La disposizione discriminatoria per il personale degli uffici cantonali e comunali responsabili della protezione civile deve essere eliminata.

Canton GE

Sarebbe opportuno sancire, a livello di legge, il diritto ad alcuni giorni di riposo per gli impiegati. Ciò permetterebbe di rispettare i giorni di riposo prescritti dalla legge. Un’altra variante ipotizzabile è che gli impiegati possano percepire le IPG anche se prestano servizio nel loro tempo libero, in particolare nei fine settimana.