Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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Canton TI

Non è chiaro cosa succeda, in termine di computazione dei giorni di servizio, qualora un milite che ha già prestato 40 giorni venisse ulteriormente chiamato in servizio per un intervento d’urgenza. Si chiede quindi che la legge chiarisca se queste giornate saranno computabili dall’effettivo dei 245 giorni da prestare o meno.

Unione delle città svizzere

In questo articolo si deve specificare che il numero massimo di giorni di servizio da prestare non vale per i militi in ferma continuata.

Art. 44 Obblighi

CG MPP, Cantoni BL, NW, SH, SO, SZ, TG, UR e ZG

Il capoverso 3 deve essere stralciato e l’obbligo di notifica disciplinato in un articolo separato. Il fatto di statuire a livello di legge l’obbligo di notifica per i militi della protezione civile comporta una semplificazione per gli organi di controllo. Le modalità devono seguire il modello dell’esercito. Deve essere disciplinato l’obbligo di notifica degli svizzeri domiciliati all’estero, che ai sensi dell’articolo 28 lettera d non sono soggetti all’obbligo di servire. L’articolo supplementare per l’obbligo di notifica deve comprendere i punti seguenti: 1. L’obbligo di notifica è fondamentalmente disciplinato come nell’esercito. 2. Dura dall’inizio del 18° anno d’età e si conclude alla fine dell’anno del proscioglimento dall’obbligo di servire. 3. Il congedo per soggiorno all’estero è disciplinato come nell’esercito. 4. In caso di assenze prolungate deve essere comunicato un indirizzo di contatto. 5. I controlli sono tenuti in PISA PCi.

Canton BL, in aggiunta

La questione della priorità delle chiamate in servizio durante l’intervento non è disciplinata. Un pompiere potrebbe ad esempio già essere impegnato in un intervento e ricevere una chiamata della protezione civile durante questo intervento o nella successiva fase di recupero.

Canton BE

Le modalità dell’obbligo di notifica dovrebbero essere analoghe a quelle previste nell’esercito. Rimane in particolare da disciplinare l’obbligo di notifica degli svizzeri all’estero, che secondo l’articolo 28 lettera d non sono obbligati a servire. Sono necessarie disposizioni dettagliate a livello di ordinanza: per quanto tempo i militi sono soggetti all’obbligo di notifica? Occorre chiedere un’autorizzazione per un congedo per soggiorno all’estero? Che cosa si deve notificare esattamente? I militi della protezione civile possono essere inseriti nel sistema di ricerca informatizzata della polizia RIPOL?

Canton GE

Capoverso 3: sarebbe auspicabile una definizione più chiara di obbligo di notifica: che cosa deve essere notificato e presso quale autorità?

Canton GR

Questa disposizione statuisce degli obblighi per i militi della protezione civile. Manca una disposizione che decreti le sanzioni previste in caso di inottemperanza. Occorre quindi integrare le relative disposizioni penali nell’articolo 88.

Canton VD

Capoverso 4: i Cantoni devono poter prevedere delle eccezioni, ad esempio per i quadri e i militi che svolgono compiti di rappresentanza fuori dal servizio di protezione civile o che