Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 95Fedlex · Rapporto sui risultati
CG MPP, Cantoni BE, BL, GL, GR, LU, NW, SH, SO, SZ, TG, UR e ZG
Il capoverso 1 deve essere riformulato: «Der Bundesrat kann die Kantone mit dem Aufgebot von Schutzdienstpflichtigen beauftragen […]» (Il Consiglio federale può incaricare i Cantoni di chiamare in servizio i militi della protezione civile […]). Occorre inoltre introdurre una lettera d: «für nationale Einsätze zugunsten der Gemeinschaft» (per interventi di pubblica utilità a livello nazionale).
Una chiamata in servizio da parte del Consiglio federale dovrebbe essere trasmessa ai militi sei settimane prima dell’inizio del servizio (art. 45 cpv. 5) e il Consiglio federale quale organo chiamante dovrebbe decidere in merito alle domande di differimento del servizio (art. 45 cpv. 6).
Canton BE (in aggiunta)
Il capoverso 3 deve essere precisato meglio. Con l’attuale formulazione, troverebbe applicazione anche per la competenza di chiamata in servizio del Consiglio federale ai sensi del capoverso 1 e i Cantoni potrebbero prescrivere al Consiglio federale come chiamare in servizio i militi per i casi ivi citati.
Il capoverso 4 deve essere stralciato. Dato che i militi impiegati per svolgere compiti federali rimangono incorporati nel Cantone, anche la chiamata di questi militi si fonda sulle disposizioni cantonali. Una regolamentazione della chiamata da parte dell’UFPP non è dunque necessaria.
Canton LU (in aggiunta)
Si deve sancire che la Confederazione si assume i costi per gli interventi di pubblica utilità della protezione civile. Un eventuale forfait giornaliero deve coprire i costi individuali e deve essere definito.
Il quarto capoverso deve essere stralciato dato che la Confederazione non dispone di formazioni proprie.
In un nuovo capoverso si deve disciplinare che i servizi prestati ai sensi dell’articolo 46 sono computati come giorni obbligatori così come sancito dall’articolo 56.
Canton SH (in aggiunta)
Al capoverso 2 si devono aggiungere gli «eventi di vasta portata» analogamente all’articolo 27.
Canton AG, NW e SH
Il capoverso 4 deve essere stralciato (cfr. motivazioni all’art. 12).
Canton FR
Adattare il capoverso 1: «Le Conseil fédéral peut charger les cantons de procéder à la convocation dans les cas suivants […]» (Il Consiglio federale può incaricare i Cantoni di procedere alla convocazione nei casi seguenti […]). Il capoverso 4 deve essere stralciato. La convocazione dei militi non rientra nella sfera di competenza della Confederazione.
Unione delle città svizzere
I costi degli interventi della protezione civile devono essere assunti dalla Confederazione. Un’eventuale forfait giornaliero deve coprire i costi dell’organizzazione che presta il servizio.
Nel titolo e nel capoverso 2 devono figurare anche gli «eventi di vasta portata».
Capoverso 2: anche i comuni e le regioni dovrebbero avere la facoltà di chiamare in servizio i militi della protezione civile.