Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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partecipano a riunioni con i partner.
Sezione 3: Chiamata e controlli
Art. 45 Convocazione al servizio d’istruzione
CG MPP, Cantoni AG, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, NW, SH, SO, SZ, TI, TG, UR, VS, VD e ZG
I capoversi 1 e 2 devono essere stralciati e il rapporto esplicativo adattato di conseguenza. Secondo il capoverso 3, i Cantoni disciplinano la convocazione ai servizi d’istruzione e di perfezionamento. L’articolo 56 regolamenta i corsi di ripetizione. Non sono pertanto necessarie regolamentazioni particolari della chiamata per interventi di pubblica utilità e per lavori di ripristino. Secondo il rapporto esplicativo, la chiamata formale agli interventi di pubblica utilità a livello nazionale è emessa «formalmente» dalla Confederazione, che autorizza le domande e dispone gli interventi. Ciò contraddice l’avamprogetto di legge, secondo cui le convocazioni agli interventi di pubblica utilità sono emesse dai Cantoni. Non è quindi sancita alcuna competenza federale per la chiamata ad interventi di pubblica utilità a livello nazionale.
Canton BE, VD (in aggiunta)
I Cantoni devono avere la possibilità di delegare alle regioni e ai comuni la competenza in materia di convocazione per tutti i tipi di servizi d’istruzione di cui sono investiti tramite il diritto cantonale.
Canton VD (in aggiunta)
La formulazione deve essere adattata: «se font par» al posto di «sont émises par».
Canton GE (in aggiunta)
Per evitare malintesi, il termine «intervention au profit de la collectivité» (intervento di pubblica utilità) dovrebbe essere sostituito con «prestation au profit de la collectivité» (prestazione a favore della collettività).
Unione delle città svizzere
I capoversi 1 e 2 devono essere stralciati.
Il capoverso 5 deve essere adattato come segue: «Das Aufgebot ist den Schutzdienstpflichtigen mindestens 42 Tage vor Dienstbeginn zuzustellen» (La convocazione deve essere notificata ai militi almeno 42 giorni prima dell’inizio del servizio).
FSPC, BZSV
I capoversi 1 e 2 devono essere stralciati. La chiamata è definita e disciplinata nel capoverso 3.
Capoverso 5: il termine deve essere indicato in giorni (42) e non in settimane. Questo principio deve essere applicato nell’intera legge.
Gli interventi per grandi manifestazioni, catastrofi e situazioni d’emergenza richiedono soluzioni flessibili con tempi di chiamata più brevi. Devono inoltre essere disciplinate le chiamate per misure preventive volte a evitare o limitare i danni ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2a.