Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 40 pagine
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Art. 34 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato. Si tratta delle modifiche menzionate di seguito.
1. LEspl
La LEspl subisce diverse modifiche formali senza incidenza sulla portata materiale.
– Nel titolo esteso della LEspl in tedesco figura l’espressione
«explosionsgefährliche Stoffe» e in francese «substances explosibles». Anche la nuova legge utilizza l’espressione «substances explosibles». Per maggiore chiarezza, il titolo esteso in tedesco e francese è abrogato e resta in vigore il titolo breve della LEspl «Sprengstoffgesetz» e «Loi sur les explosifs». Questa modifica non concerne l’italiano.
– Nell’ingresso si fa ora riferimento alle disposizioni della nuova Costituzione
federale.
– Le eccezioni alla definizione di esplosivi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2
LEspl sono ora limitate espressamente alle materie esplosive «ai sensi della presente legge». Questa modifica è necessaria perché la definizione di materia esplosiva contemplata dagli articoli 224–226 CP è più ampia rispetto a quella sancita nella LEspl.
– All’articolo 5 capoverso 2 lettera c LEspl è stralciata la formulazione «e messe
in commercio». All’articolo 1 capoverso 1 LEspl è invece specificato che il campo d’applicazione della legge è limitato agli esplosivi che sono messi a disposizione sul mercato. Un esplosivo è considerato messo a disposizione sul mercato non appena supera il confine ed è introdotto sul territorio svizzero oppure quando lascia la rampa del fabbricante svizzero. La LEspl si applica anche ai prodotti fabbricati da un utilizzatore professionale per uso proprio.
– L’espressione «commercio» con esplosivi e pezzi pirotecnici è sostituita, salvo
qualche eccezione, con «operazione». Questa nuova nozione riassume in modo più appropriato tutte le diverse attività finora contemplate dall’espressione «commercio» (cfr. art. 3 cpv. 1 LEspl).
– Gli articoli 8a e 33 LEspl vanno adeguati alla terminologia vigente, sostituendo
le espressioni «commercializzati» e «messi in commercio» con «messi a disposizione sul mercato» (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. e ed ebis dell’ordinanza del 27 novembre 200031 sugli esplosivi).
– L’articolo 9 LEspl disciplina tra l’altro la fabbricazione di esplosivi e polvere da
fuoco. Le disposizioni della nuova legge federale, secondo cui gli utilizzatori privati non sono autorizzati a preparare sostanze esplodenti, sono espressamente fatte salve. La fabbricazione a titolo privato (a scopo di hobby) di esplosivi non rientra nel campo d’applicazione della LEspl (cfr. n. 1.1.3.2). Gli utilizzatori privati non possono quindi chiedere un’autorizzazione in virtù dell’articolo 9 capoverso 1 LEspl e non adempierebbero per altro i requisiti di cui