Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 66 pagine
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b. obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure d’esecuzione.
AR, BL, GR, e la GDK chiedono che le misure e le relative informazioni nonché un eventuale
coordinamento dell’esecuzione si svolgano coinvolgendo i Cantoni.
ZH critica la mancanza di chiarezza in merito al soggetto preciso a cui compete il coordinamento dell’esecuzione. Il capoverso 2 dell’articolo 29 andrebbe di preferenza stralciato. In alternativa le prescrizioni della Confederazione e gli obblighi d’informazione dei Cantoni vanno limitati al minimo.
Anche la possibilità da parte della Confederazione di delegare in casi specifici determinate analisi di laboratorio al Cantone interessato risulta problematica, poiché molti Cantoni non dispongono dei metodi di analisi (macchinari costosi).
Anche BL considera problematica questa delega, ma è a favore di un coordinamento centrale.
Art. 30 Basi scientifiche
Art. 30
La Confederazione acquisisce le basi scientifiche necessarie all’esecuzione della presente legge.
GE, FR e VS chiedono che in tale contesto la Confederazione tenga conto della ricerca
indipendente. HV chiede di studiare la riduzione dei rischi attraverso diversi comportamenti di consumo,
finanziando tale attività con il gettito fiscale sul tabacco.
CIPRET-GE e OxyS invitano la Confederazione, nell’ambito di programmi sanitari, a redigere,
attingendo ai dati dell’Amministrazione delle dogane, statistiche di mercato affidabili relative ai
prodotti disciplinati e alle modalità di consumo.
CIPRET-GE e OxyS desiderano un capoverso 2 che garantisca il controllo da parte dell’UFSP e
dell’Amministrazione delle dogane dell’importazione di prodotti del tabacco.
L’UDC chiede di stralciare questo articolo.
Art. 31 Disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale
Art. 31
1 Nell’emanare le disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale tiene conto delle direttive, delle raccomandazioni e delle norme riconosciute a livello internazionale.
2 Può delegare il compito di emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa all’UFSP.
AR, BL, GR e la GDK chiedono che i Cantoni siano coinvolti nell’elaborazione dell’ordinanza.
CIPRET-GE, CIPRET-VS, OxyS, LPF, Pro SV CIPRET-VD e simili chiedono un nuovo capoverso che protegga la politica sanitaria dall’influenza dell’industria del tabacco.
VD esige che nel diritto di esecuzione il Consiglio federale si limiti ad aspetti tecnici e non riprenda
norme internazionali a livello di ordinanza. VSP esige che il Consiglio federale non tenga conto delle raccomandazioni internazionali. Inoltre
non dovrebbero essere delegati aspetti tecnici all’Ufficio federale della sanità pubblica.
Secondo HV si deve porre l’accento sulla riduzione dei danni (come in Svezia e nel Regno Unito). VD, l’UDC e l’UDC Vaud nonché alcune organizzazioni economiche76 chiedono lo stralcio di questo articolo.
Art. 32 Cooperazione internazionale
Art. 32
1 Le autorità federali competenti collaborano sia con le autorità e le istituzioni estere, sia con le organizzazioni internazionali.
2 Il Consiglio federale può concludere autonomamente accordi internazionali concernenti:
a. lo scambio di informazioni con organizzazioni internazionali o autorità estere nonché la
partecipazione a sistemi d’informazione internazionali per i consumatori o per le autorità;
76Handel CH, USAM/AWMP, SWICIG, VSP, VST
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