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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine
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Convenzione BEPS
a tali disposizioni, alle disposizioni della legislazione nazionale delle Giurisdizioni contraenti. I membri del collegio prendono altresì in considerazione qualsiasi altra fonte identificata espressamente dalle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti di comune accordo.
c) La decisione arbitrale è comunicata per iscritto alle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti e indica le fonti del diritto su cui è basata ed il ragionamento che ha condotto alla stessa. La decisione arbitrale è adottata a maggioranza semplice dei membri del collegio. La decisione del collegio arbitrale non ha valore di precedente.
3. Una Parte che non ha formulato una riserva di cui al paragrafo 2 si può riservare il diritto di non applicare i precedenti paragrafi del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti conclusi con Parti che hanno formulato una tale riserva. In tal caso, le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti di un tale Accordo fiscale coperto fanno del loro meglio per raggiungere un accordo sulla tipologia di procedura arbitrale che si applica a tale Accordo fiscale coperto. Fino a quando non è stato raggiunto tale accordo, l’articolo 19 (Arbitrato obbligatorio e vincolante) non si applica a tale Accordo fiscale coperto.
4. Una Parte può anche scegliere di applicare il paragrafo 5 ai suoi Accordi fiscali coperti e notifica tale scelta al Depositario. Il paragrafo 5 si applica in relazione a due Giurisdizioni contraenti con riferimento a un Accordo fiscale coperto se una delle due Giurisdizioni contraenti ha effettuato tale notifica.
5. Prima dell’inizio della procedura arbitrale, le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti di un Accordo fiscale coperto assicurano che ciascuna persona che ha sottoposto il caso e i suoi consulenti si impegnino per iscritto a non rivelare a qualsiasi altra persona ogni informazione ricevuta nel corso della procedura arbitrale da una delle autorità competenti o dal collegio arbitrale. La procedura amichevole ai sensi dell’Accordo fiscale coperto, nonché la procedura arbitrale ai sensi della presente parte, con riferimento al caso termina se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti, una persona che ha sottoposto il caso oppure uno dei consulenti di tale persona viola in maniera sostanziale tale impegno.
6. Nonostante il paragrafo 4, una Parte che non sceglie di applicare il paragrafo 5 si può riservare il diritto di non applicare il paragrafo 5 ad uno o più Accordi fiscali coperti specificati o a tutti i suoi Accordi fiscali coperti.
7. Una Parte che sceglie di applicare il paragrafo 5 si può riservare il diritto di non applicare la presente parte a tutti gli Accordi fiscali coperti per i quali l’altra Giurisdizione contraente ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 6.
Art. 24 Accordo su una diversa risoluzione
1. Ai fini dell’applicazione della presente parte ai suoi Accordi fiscali coperti, una Parte può scegliere di applicare il paragrafo 2 e notifica tale scelta al Depositario. Il paragrafo 2 si applica in relazione a due Giurisdizioni contraenti con riferimento ad