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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine

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Convenzione BEPS

di sei mesi di calendario che inizia alla data della comunicazione da parte del Depositario dell’ulteriore notifica;

b) con riferimento ad un Accordo fiscale coperto per il quale una o più Giurisdizioni contraenti divengono Parti della presente Convenzione successivamente alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ulteriore notifica: all’ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti.

Art. 30 Successive modifiche di Accordi fiscali coperti

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano successive modifiche di un Accordo fiscale coperto che possono essere concordate dalle Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto.

Art. 31 Conferenza delle Parti

1. Le Parti possono convocare una conferenza delle Parti al fine di prendere qualsiasi decisione o di esercitare qualsiasi funzione considerate necessarie o adeguate secondo le disposizioni della presente Convenzione.

2. La conferenza delle Parti è assistita dal Depositario.

3. Qualsiasi Parte può richiedere una conferenza delle Parti inviandone richiesta al Depositario. Il Depositario informa tutte le Parti di qualsiasi richiesta. Successivamente, il Depositario convoca una conferenza delle Parti, a condizione che la richiesta sia sostenuta da un terzo delle Parti entro sei mesi di calendario dalla comunicazione della richiesta da parte del Depositario.

Art. 32 Interpretazione e attuazione

1. Qualsiasi questione concernente l’interpretazione o l’attuazione delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto come modificate dalla presente Convenzione è definita in conformità alle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto relative alla risoluzione mediante accordo amichevole delle questioni di interpretazione o di applicazione dell’Accordo fiscale coperto (come tali disposizioni possono essere modificate dalla presente Convenzione).

2. Qualsiasi questione concernente l’interpretazione o l’attuazione della presente Convenzione può essere trattata da una conferenza delle Parti convocata ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 31 (Conferenza delle Parti).

Art. 33 Emendamenti

1. Qualsiasi Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione sottoponendo l’emendamento proposto al Depositario.

2. Una conferenza delle Parti può essere convocata al fine di esaminare l’emendamento proposto ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 31 (Conferenza delle Parti).