Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 9 pagine
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controversie. In sintonia con la sua politica in materia di CDI1, la Svizzera ha inoltre optato per l’introduzione di una clausola arbitrale nelle CDI che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione BEPS (di seguito «CDI coperte»). Una clausola arbitrale ai sensi della Convenzione BEPS sostituirà le clausole esistenti e integrerà le CDI che ne sono sprovviste, sempre che lo Stato partner della Svizzera opti a sua volta per l’inserimento.
In occasione della firma della Convenzione BEPS, la Svizzera ha annunciato in via provvisoria la sua intenzione di modificare in virtù della Convenzione BEPS le CDI con Argentina, Austria, Cile, India, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Sudafrica e Turchia.
2. Procedura di consultazione e metodo di esposizione
2.1. Procedura di consultazione
Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, la CdC, 13 partiti politici, tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, otto associazioni mantello dell’economia e 34 rappresentanti di ambienti interessati. Diversi partecipanti alla consultazione hanno inviato il loro parere solo in merito alla Convenzione BEPS, mentre altri si sono espressi contemporaneamente su entrambi i progetti (Convenzione BEPS e Protocollo di modifica CDI-GB).
Tra gli invitati alla consultazione, 24 Cantoni (AI, AR, AG, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), la CDCF, quattro partiti politici (PPD, PLR, PSS, UDC), l’associazione mantello delle Città, quattro associazioni mantello nazionali dell’economia (USI, economiesuisse, ASB, USS) come pure quattro rappresentanti di ambienti interessati (CP, EXPERTsuisse, SwissHoldings, UBCS) hanno inoltrato le loro prese di posizione.
Infine, si sono espressi sul progetto anche due partecipanti non ufficialmente invitati (Swiss-American Chamber of Commerce, FER).
Gran parte dei Cantoni si associa espressamente (BE, FR e LU) al parere della CDCF del 9 febbraio 2018 oppure lo condivide a grandi linee (AR, AI, BS, BL, GE, JU, NW, SG, SH, SZ, TG, VD, VS, ZG, ZH). I Cantoni OW e UR rinunciano all’inoltro di un parere distinto e si associano anch’essi alla posizione della CDCF.
L’UBCS fa sapere che le banche cantonali, dopo aver esaminato il progetto, hanno integrato le loro proposte nel parere dell’ASB. L’Unione sostiene la posizione dell’ASB e rinuncia a far pervenire un parere distinto. Anche l’USI rinuncia a esprimersi in merito, in quanto, data la ripartizione dei compiti tra la stessa ed economiesuisse, il progetto in esame rientra nelle competenze di quest’ultima.
Cinque partecipanti alla consultazione (AG, GL, NE, Unione delle città svizzere, USS) rinunciano a una presa di posizione o non hanno formulato osservazioni.
2.2. Metodo di esposizione
1 La Svizzera ha concordato una clausola arbitrale secondo l’articolo 25 paragrafo 5 del Modello di convenzione dell’OCSE nelle CDI in vigore con i seguenti Stati o Giurisdizioni: CDI con Albania, Australia, Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Kazakistan, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Spagna, Sudafrica e Uruguay.