Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 9 pagine
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L’ASB e il Cantone TI sono invece contrari a questa delega di competenze. Analogamente a quanto avviene per le modifiche delle CDI, spetterebbe al Parlamento e ai Cantoni decidere in merito ad altre eventuali CDI da stipulare in virtù della Convenzione BEPS.
4.5. Attuazione degli standard minimi relativi alle convenzioni fiscali
Un’ampia maggioranza di Cantoni (AI, BL, FR, GE, JU, LU, NE, NW, SG, SZ, TG, VS, UR, ZG, ZH), la CDCF, il PPD, economiesuisse, SwissHolding, il CP, la FER e l’ASB approvano esplicitamente la posizione del Consiglio federale in merito al campo di applicazione materiale della Convenzione BEPS. Economiesuisse osserva che la Svizzera avrebbe contribuito attivamente, in sede di negoziati presso l’OCSE, a conferire alla Convenzione BEPS una fisionomia tale da consentire agli Stati di formulare riserve e accordare con una certa flessibilità gli effetti della Convenzione alle rispettive politiche in materia di CDI. Questa flessibilità permetterebbe alla Svizzera di limitare l’attuazione delle misure BEPS nell’ambito delle CDI agli standard minimi, un aspetto che l’economia accoglierebbe con grande favore.
Dal canto opposto, il PSS nutre dubbi circa la limitazione del campo di applicazione della Convenzione BEPS affermata dalla Svizzera. Il PSS è infatti dell’opinione che la Svizzera non debba seguire una via particolare, ma allinearsi il più possibile al diritto europeo e agli standard dell’OCSE. Le riserve che la Svizzera ha formulato nella Convenzione BEPS sarebbero pertanto da rimettere in discussione, in particolare quelle relative agli articoli 4, 10 e 11, che secondo il PSS necessiterebbero di ulteriori delucidazioni e opportune motivazioni.
5. Altre richieste e osservazioni
Alla luce delle disposizioni materiali della Convenzione BEPS e dei recenti sviluppi (in particolare l’introduzione di nuovi standard internazionali contro l’abuso dei trattati), il Cantone TI considera opportuna l’abolizione dell’ordinanza del 14 dicembre 1962 concernente i provvedimenti contro l’uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni (RS 672.202), che ritiene obsoleta.
Il Cantone UR e la FER approvano il fatto che l’attuazione degli standard minimi del progetto BEPS relativi alle convenzioni sarà regolarmente sottoposta all’esame dell’«Inclusive Framework on BEPS» dell’OCSE nell’ambito delle valutazioni tra pari («peer reviews»). In tal modo nessuno Stato dovrebbe essere in grado di ricavare un vantaggio competitivo dalla mancata attuazione degli standard minimi.