Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 9 pagine

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4.2. Costi della procedura arbitrale (art. 25 della Convenzione BEPS)

Alcuni Cantoni (AI, BL, SG, TG, VD, VS, ZH) respingono il principio che i costi della procedura arbitrale siano a carico delle Giurisdizioni contraenti, anche se l’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale viene respinto dalla persona interessata (cfr. art. 25 della Convenzione BEPS). Essi chiedono che i costi siano assunti secondo il principio di causalità. Considerano negativo anche il fatto che la persona o l’impresa interessata possa respingere l’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale e sottoporre le questioni non risolte a un tribunale (cfr. art. 19 par. 4 sottopar. b Convenzione BEPS).

4.3. Posizione della Svizzera in merito agli effetti che la Convenzione BEPS esplica sulle CDI

Alcuni partecipanti alla consultazione (CDCF, PPD, economiesuisse, ASB) condividono la posizione della Svizzera in merito agli effetti della Convenzione BEPS sulle CDI coperte e quindi alla modifica del tenore delle CDI coperte in virtù della Convenzione stessa.

Secondo la CDCF, la posizione contraria, in base a cui la Convenzione BEPS non modifica il testo delle CDI e i due testi coesistono parallelamente, contrasterebbe con la pratica legislativa e di pubblicazione svizzere, compromettendo la certezza del diritto, la chiarezza e l’intelligibilità degli atti normativi non solo per i contribuenti ricorrenti, le autorità fiscali svizzere e i tribunali, ma anche per gli Stati partner, pregiudicando i rapporti con gli stessi. Il risparmio nel dispendio amministrativo ottenuto inizialmente con l’assenza di accordi sul tenore esatto delle CDI coperte potrebbe ricadere in seguito sulle procedure amichevoli e arbitrali.

Il PPD è a sua volta del parere che la Convenzione BEPS modifichi direttamente le CDI, analogamente agli effetti di un Protocollo di modifica. Questa posizione sarebbe in sintonia con la concezione svizzera del diritto. Il PLR deplora il fatto che tra gli Stati partecipanti vi sia disaccordo sulla questione se la Convenzione BEPS modifichi direttamente le CDI o meno. Anche se questo dovesse significare per la Svizzera convenire gli standard minimi con una parte degli Stati attraverso revisioni bilaterali delle CDI, il PLR auspicherebbe comunque che le misure BEPS relative alle convenzioni venissero attuate anche con questi Stati.

L’ASB ed economiesuisse condividono esplicitamente la posizione della Svizzera riguardo agli effetti esercitati dalla Convenzione BEPS sulle CDI coperte. Economiesuisse fa notare che l’economia sostiene l’intento della Svizzera di adeguare le CDI in virtù della Convenzione BEPS soltanto con quegli Stati che condividono la sua posizione e con i quali è possibile stabilire di comune intesa il tenore esatto delle CDI modificate dalla Convenzione BEPS. Con gli altri Stati, invece, bisognerebbe prevedere revisioni bilaterali delle CDI.

Il Cantone ZG osserva che l’introduzione della Convenzione BEPS pregiudicherebbe la chiarezza nell’ambito del diritto fiscale internazionale aumentando così i costi di esecuzione. Auspica quindi un rapido aggiornamento dell’attuale diritto in materia di convenzioni affinché si possa garantire la coerenza necessaria.

Il Cantone TI critica la proposta che attribuisce al DFF la competenza di stabilire con gli Stati partner il tenore esatto delle modifiche da apportare alle CDI coperte, risultanti dalle riserve formulate dalla Svizzera e dai suoi Stati partner.

4.4. Delega di competenze per la notifica di future CDI

Il PSS appoggia la disposizione (art. 2 del disegno di decreto federale che approva la Convenzione BEPS) che autorizza il Consiglio federale, dopo la consultazione delle commissioni parlamentari dell’economia e dei tributi, a notificare altre CDI, diverse da quelle coperte dalla Convenzione BEPS.