Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/13: Iv.pa. 13.478 «Prevedere indennità in caso di adozione di un bambino» · 14 pagine
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Titolo prima dell’art. 16i
Dal momento che differisce dall’indennità di maternità per alcuni aspetti importanti, l’indennità di adozione è disciplinata in un capo a parte (IIIb).
Art. 16i Aventi diritto
I requisiti per il diritto all’indennità di adozione si ispirano da vicino all’indennità di maternità. Senza nascita, tuttavia, l’indennità non va limitata alla madre. I genitori adottivi possono scegliere chi riceve il congedo di due settimane e l’indennità corrispondente o dividere il congedo tra loro (cfr. art. 329g cpv. 3 CO; art. 16i cpv. 3).
L’adozione di un minore è legata a una procedura ufficiale diversificata a seconda dei casi. Da una parte vi sono i genitori che accolgono un bambino in famiglia in vista della sua adozione, ma la vera e propria «pronuncia dell’adozione» avviene più tardi (circa un anno dopo l’accoglimento). Dall’altra, in un numero non trascurabile di casi, l’adozione è già pronunciata nel Paese d’origine e i genitori adottivi entrano in Svizzera con il bambino. Nel nostro Paese l’Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) del Cantone di domicilio istituisce una curatela per il bambino, che accompagna i genitori adottivi e il bambino adottato per circa un anno. In questi casi, in Svizzera non si procede più all’effettiva «pronuncia dell’adozione». È piuttosto così che l’adozione pronunciata all’estero è iscritta o riconosciuta nel registro dello stato civile sulla base dei documenti esteri, se niente vi si oppone. Al fine di garantire che in entrambe le costellazioni sia possibile beneficiare del diritto all’indennità di adozione, sono considerate aventi diritto tutte le persone che accolgono un adottando di età inferiore ai quattro anni. Si tratta sia dei futuri genitori adottivi (decisione di adozione ancora in sospeso) sia di quelli che sono già genitori di un bambino adottato all’estero (che l’hanno già adottato all’estero). A questo riguardo è determinante la data di accoglimento del bambino (in seno alla comunione domestica in Svizzera) in vista della sua adozione. Non è necessario un limite temporale per l’adozione all’estero, in quanto devono essere soddisfatte ulteriori condizioni (ad esempio il precedente assoggettamento assicurativo all’AVS, per cui vedi sotto).
L’indennità di maternità è concepita soltanto per le donne che esercitano un’attività lucrativa. Non sarebbe pertanto giustificato che nelle coppie in cui la madre non esercita un’attività lucrativa il padre possa usufruire di un’indennità di adozione. Pertanto, in caso di adozione congiunta, è necessario che entrambi i genitori siano in grado di dimostrare il precedente assoggettamento assicurativo di nove mesi e l’esercizio di un’attività lucrativa per almeno cinque mesi. In caso contrario non vi è alcun diritto a un’indennità a carico del regime delle IPG.
Dopo la nascita del bambino, alle donne è vietato lavorare. Tale divieto non vale in caso di adozione. Non è pertanto necessario interrompere completamente l’attività lavorativa, ma è sufficiente ridurre il tasso d’occupazione di almeno il 20 per cento (per le ripercussioni sull’ammontare dell’indennità, v. il commento all’art. 16l). I genitori adottivi possono scegliere liberamente chi dei due prenderà il congedo. Hanno anche la possibilità di dividerlo. È tuttavia escluso che lo prendano contemporaneamente (v. art. 329g cpv. 3 CO).