Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/13: Iv.pa. 13.478 «Prevedere indennità in caso di adozione di un bambino» · 14 pagine

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Contrariamente al congedo di maternità, che inizia il giorno della nascita del bambino, il congedo di adozione non deve essere preso necessariamente il giorno dell’accoglimento del bambino in famiglia. I genitori hanno la possibilità di goderlo nel giro di un anno dall’accoglimento del bambino. Tuttavia, il diritto all’indennità insorge soltanto se il congedo di adozione di cui all’articolo 329g CO è di fatto goduto.

L’indennità sarà limitata alle adozioni di bambini di età inferiore ai quattro anni. Il gruppo di riferimento è quindi relativamente piccolo, ma chi adotta bambini più grandi riceve altri sgravi (sostegno statale da parte del sistema scolastico). Analogamente alla nascita di gemelli, che dà diritto a una sola indennità di maternità, anche nel caso di un’adozione contemporanea di più bambini sarà corrisposta una sola indennità.

Non sussiste alcun diritto a prestazioni in caso di adozione di un figliastro, vale a dire se viene adottato il figlio del coniuge o il figlio del partner registrato o del convivente di fatto.

Art. 16j Inizio del diritto

L’inizio del diritto all’indennità è vincolato all’inizio del congedo di adozione. Ciò significa che il diritto può iniziare al più presto il giorno dell’accoglimento del bambino nella comunione domestica, se il congedo viene preso immediatamente. Se il congedo di adozione è goduto a una data successiva (entro un anno), il diritto insorge soltanto all’inizio del congedo.

Art. 16k Estinzione del diritto

Il congedo di adozione di due settimane può essere preso entro un anno, ma in una sola volta. Anche se la persona sospende solo parzialmente l’attività lavorativa durante il congedo di adozione, la durata del congedo retribuito non è prorogata e termina comunque dopo due settimane.

Nel caso dell’indennità di maternità la ripresa del lavoro pone sempre fine al diritto. Poiché il diritto all’indennità di adozione non è tuttavia subordinato alla sospensione totale dell’attività lucrativa (art. 16i cpv. 1 lett. d), la ripresa del lavoro a un tasso d’occupazione parziale non comporta necessariamente la cessazione dell’indennità giornaliera. Tuttavia, non appena nel corso delle due settimane di congedo si passa a un tasso d’occupazione tale che la riduzione non è più di almeno il 20 per cento, il diritto si estingue.

L’esempio seguente illustra il modello della Commissione: il padre lavora al 100 per cento. Dopo l’adozione prende dapprima un congedo di una settimana con una sospensione completa del lavoro. Nella seconda settimana lavora di nuovo al 50 per cento. Il diritto all’indennità non si esaurisce. Tuttavia, l’indennità viene ridotta nella seconda settimana (art. 16l cpv. 2). Se nella seconda settimana riprende l’attività lavorativa al 100 o al 90 per cento, il diritto si estingue.