Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/13: Iv.pa. 13.478 «Prevedere indennità in caso di adozione di un bambino» · 14 pagine

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4.2 Attuabilità

Il versamento dell’indennità di adozione sarebbe effettuato, analogamente all’indennità di maternità, tramite le casse di compensazione dell’AVS. Affinché si possa stabilire l’ammontare dell’indennità, il datore di lavoro deve fornire informazioni sullo stipendio. Dato il numero molto basso di casi all’anno (meno di 100), ciò non comporterebbe un onere amministrativo significativo né per gli organi preposti all’esecuzione né per i datori di lavoro coinvolti.

5 Rapporto con il diritto europeo e internazionale

Al fine di agevolare la libera circolazione delle persone, l’UE ha istituito norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. La Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento dall’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo del 21 giugno 199911 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione). Il diritto dell’UE non prevede alcuna armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono stabilire autonomamente i dettagli dei loro sistemi di sicurezza sociale, tenendo conto dei principi di coordinamento sanciti dal diritto europeo.

In virtù della Convenzione AELS12 riveduta, ciò vale anche per le relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati dell’AELS.

L’indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio non rientra fra i rischi della sicurezza sociale disciplinati dal diritto internazionale e può quindi essere impostata secondo le proprie esigenze. Le prestazioni in caso di maternità e di adozione possono invece essere classificate a livello internazionale come prestazioni familiari o prestazioni equiparate a quelle erogate in caso di maternità. La loro impostazione deve tener conto degli impegni internazionali che la Svizzera ha contratto in questo campo.

Sulla base dell’Accordo sulla libera circolazione e della Convenzione AELS riveduta, la Svizzera applica i regolamenti (CE) n. 883/200413 e n. 987/200914. Tali disposizioni si applicano anche alle prestazioni in caso di maternità e di adozione che rientrano nel campo di applicazione della LIPG (art. 28a LIPG).

Secondo il regolamento (CE) n. 883/2004, la Svizzera è tenuta a riservare ai cittadini di uno Stato dell’UE o dell’AELS lo stesso trattamento riservato ai cittadini svizzeri (art. 4) e a concedere loro indennità di adozione qualora soddisfino i requisiti, se necessario tenendo conto dei corrispondenti periodi di assicurazione in uno Stato UE/AELS (art. 6). L’indennità di adozione deve essere concessa anche in caso di residenza nell’area dell’UE o dell’AELS (art. 7), quindi segnatamente ai frontalieri.

L’indennità di adozione in quanto indennità ordinaria di perdita di guadagno non va

11 RS 0.142.112.681

12 RS 0.632.31

13 RS 0.831.109.268.1

14 RS 0.831.109.268.11