Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/13: Iv.pa. 13.478 «Prevedere indennità in caso di adozione di un bambino» · 14 pagine

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Art. 16l Forma, importo e calcolo dell’indennità

Come per l’indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità, l’indennità di adozione viene versata sotto forma di indennità giornaliera.

Per l’importo e il calcolo dell’indennità giornaliera si applicano per analogia le disposizioni relative all’indennità di maternità. Ciò significa che l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio percepito prima dell’inizio del congedo.

Se la persona usufruisce di un congedo di adozione a tempo parziale (riduzione del tasso d’occupazione), viene versato soltanto l’80 per cento dello stipendio corrispondente alla riduzione del tasso d’occupazione. Ad esempio, la persona riduce del 60 per cento il proprio tasso d’occupazione durante due settimane, con una conseguente perdita del 60 per cento del guadagno. L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento di tale perdita. Per stabilire l’entità della riduzione del tasso d’occupazione è determinante il tasso d’occupazione immediatamente prima dell’inizio del congedo di adozione.

Art. 16m Rapporto con il diritto cantonale

I Cantoni devono continuare ad avere la possibilità di prevedere indennità di adozione più generose (attualmente art. 16h).

Art. 20 cpv. 1

Le disposizioni in materia di prescrizione e compensazione sono di validità generale, motivo per cui sono collocate sotto «IV. Disposizioni varie».

La normativa applicabile all’indennità di maternità può essere ripresa per analogia: il diritto al pagamento successivo delle indennità non percepite si estingue cinque anni dopo la fine del congedo di adozione.

3.2 Modifica di altri atti normativi

3.2.1 Modifica del Codice delle obbligazioni (CO)

Art. 329, titolo marginale

Il titolo marginale dell’articolo 329 CO deve essere completato perché nel Codice delle obbligazioni sono inserite nuove disposizioni sul congedo di adozione.

Art. 329b cpv. 3

Se una lavoratrice prende un congedo di maternità, le vacanze non possono essere ridotte. Ciò vale anche nel caso in cui chi lavora usufruisca di un congedo di adozione.