Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/13: Iv.pa. 13.478 «Prevedere indennità in caso di adozione di un bambino» · 14 pagine
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della sua chiara intenzione di proporre un modello praticabile ed efficiente per l’indennità di adozione, si è astenuta dal proporre siffatta suddivisione.
Infine la Commissione ha esaminato la questione della durata del congedo di adozione, tenendo conto sia di aspetti legati alla politica sanitaria sia di considerazioni finanziarie. Poiché l’adozione, a differenza della maternità, non è legata al parto e alla relativa tutela della salute della madre, per la Commissione è giustificato un periodo di indennizzo significativamente più breve. Inoltre, come già accennato, i Cantoni hanno la competenza di adottare soluzioni di più ampia portata. La Commissione ha deciso di rinunciare a varianti che prevedevano periodi di indennizzo più lunghi.
2.5 La nuova normativa proposta
L’articolo 116 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)8 stabilisce che la Confederazione istituisce un’assicurazione per la maternità. Come sottolineato dal Consiglio federale nel suo rapporto del 30 ottobre 20139 sulla situazione del congedo di paternità e del congedo parentale e sui diversi modelli esistenti, in adempimento del postulato Fetz (11.3492), il concetto di assicurazione per la maternità può essere inteso in senso lato e può riguardare non solo il «rischio di maternità» in senso usuale – la gravidanza e il parto di un bambino – ma anche i rischi associati a situazioni simili a quella della maternità, in particolare l’adozione10.
Su questa base (cfr. anche n. 6) la Commissione propone di integrare la LIPG con un nuovo capo IIIb sull’indennità di adozione. Il modello da essa progettato contiene i seguenti punti chiave.
I requisiti per il diritto all’indennità di adozione sono in linea di principio basati sull’indennità di maternità, ma non si limitano alle donne. Dal momento che l’adozione non si ricollega a una nascita e per rispetto della parità di diritti in famiglia, il modello prevede che i genitori adottivi possano scegliere liberamente chi di loro percepisca l’indennità sotto forma di un congedo di due settimane finanziato dal regime delle IPG. Possono anche scegliere di dividere il diritto all’indennità.
Hanno diritto all’indennità le persone esercitanti un’attività lucrativa che adottano un bambino di età inferiore ai quattro anni. Come ulteriore condizione, la Commissione propone che chi adotta un bambino debba interrompere l’attività lucrativa o ridurre il tasso d’occupazione di almeno il 20 per cento entro un anno dall’accoglimento del bambino.
L’indennità di adozione sarà versata come indennità giornaliera. È intenzione della Commissione che, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, essa ammonti all’80 del reddito medio percepito prima dell’inizio del diritto all’indennità. In caso di riduzione del tasso d’occupazione, l’indennità giornaliera ammonterà all’80 per cento del reddito non percepito durante la riduzione.
8 RS 101
9 Pubblicato (in ted.) su: www.parlamento.ch > Attività parlamentare > Ricerca Curia Vista > Numero dell’oggetto 11.3492.
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