Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/13: Iv.pa. 13.478 «Prevedere indennità in caso di adozione di un bambino» · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
In caso di adozione contemporanea di più figli, si ha diritto a una sola indennità; in caso di adozione del figliastro non sussiste alcun diritto a un’indennità.
Come attualmente, a titolo complementare i Cantoni possono prevedere un’indennità di adozione più elevata o di durata maggiore e prelevare contributi specifici per il suo finanziamento.
2.6 Proposta di minoranza: non entrare in materia
La minoranza (Pezzatti, Brand, Brunner, Burgherr, Clottu, de Courten, Giezendanner, Herzog, Müri, Sauter) si oppone per principio al progetto di legge e propone di non entrare in materia, in particolare per i motivi esposti qui appresso.
Per la minoranza della Commissione, l’adozione è una decisione autonoma che deve essere considerata in primo luogo una questione privata. Coloro che adottano un bambino sono anche disposti a investire il tempo necessario per lo sviluppo del rapporto e per l’assistenza e a organizzarsi di conseguenza. In questi casi non spetta allo Stato sostenere finanziariamente i provvedimenti organizzativi. La minoranza si oppone in generale all’interferenza dello Stato nel rapporto tra genitori e figli.
Inoltre, afferma la minoranza, un’ulteriore estensione delle assicurazioni sociali, nel caso concreto del regime delle IPG, metterebbe a dura prova la solidarietà e, viste le difficili condizioni quadro in materia di politica finanziaria, non sarebbe opportuna.
Sempre secondo la minoranza, a differenza della maternità l’adozione non è connessa al parto e alla relativa tutela della salute della madre. Di conseguenza, nell’adozione non vi è un divieto di lavoro per le donne e non vi è pertanto una perdita di guadagno che deve essere indennizzata. La minoranza ritiene pertanto che qui il paragone con l’indennità di maternità non regge.
Infine, la LIPG conferisce già oggi ai Cantoni la competenza di attivarsi a livello cantonale e di prevedere un’indennità di adozione. Alcuni Cantoni si sono avvalsi di questa possibilità. Secondo la minoranza della Commissione, tale normativa è appropriata. Una nuova normativa federale comporterebbe invece un ulteriore trasferimento di competenze dai Cantoni alla Confederazione, il che va respinto.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)
Titolo
Visto che la LIPG disciplinerà anche la perdita di guadagno in caso di adozione, è opportuno menzionare anche l’adozione nel titolo.
Art. 16h Rapporto con il diritto cantonale
Dato che viene introdotta un’indennità di adozione, il rapporto di quest’ultima con il diritto cantonale è disciplinato alla fine del capo IIIb (cfr. art. 16m).