Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/13: Iv.pa. 13.478 «Prevedere indennità in caso di adozione di un bambino» · 14 pagine
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2.3 Deliberazioni parlamentari precedenti
L’indennità di adozione è già stata oggetto di vari dibattiti parlamentari. La questione del diritto alle prestazioni in caso di adozione5 è stata discussa sia nell’ambito del progetto di assicurazione maternità6 respinto nella votazione popolare del 13 giugno 1999 sia durante la trattazione dell’iniziativa parlamentare «Modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno. Estensione del campo di applicazione alle madri che esercitano un’attività lucrativa» (01.426 n) presentata dal consigliere nazionale Pierre Triponez (PLR, BE), che ha poi portato all’introduzione dell’indennità di maternità (entrata in vigore il 1° luglio 2005) nel quadro del regime delle indennità di perdita di guadagno (IPG).
Nel deliberare sull’iniziativa parlamentare Triponez 01.426, il legislatore ha rinunciato a una soluzione federale per un’indennità di adozione e ha demandato la relativa competenza ai Cantoni. Secondo l’articolo 16h LIPG, i Cantoni possono prevedere un’indennità di maternità più elevata o di durata maggiore nonché un’indennità di adozione e prelevare contributi specifici per il loro finanziamento7.
Dall’introduzione dell’indennità di maternità, diverse iniziative parlamentari hanno chiesto esplicitamente l’introduzione di un congedo di adozione sancito nella legislazione federale (cfr. in particolare l’iniziativa cantonale di Neuchâtel 14.309, la mozione Romano 12.3110 e l’iniziativa parlamentare Maury Pasquier 07.416).
2.4 Varianti esaminate
Il diritto a un’indennità di adozione può essere impostato in più modi. Il lavoro della Commissione si è concentrato sulla ricerca di una soluzione pragmatica e di facile attuazione. In tale contesto ha anche esaminato una serie di varianti, illustrate qui appresso, che ha abbandonato dopo averne valutato vantaggi e svantaggi.
La Commissione ha discusso, ad esempio, l’introduzione di un limite massimo per la riduzione del tasso d’occupazione da parte dei genitori adottivi, nel senso di un incentivo, favorevole all’economia, a non interrompere completamente l’attività lavorativa. In ultima analisi si è astenuta dal formulare una simile disposizione poiché il progetto preliminare, basato in linea di massima sul modello dell’indennità di maternità, deve offrire condizioni quadro comparabili per le persone coinvolte.
La Commissione ha anche discusso una variante in cui i genitori adottivi avrebbero potuto usufruire di un congedo di durata giornaliera o di mezza giornata. A causa
5 Cfr. la proposta di minoranza Maury Pasquier in merito all’art. 16b cpv. 2bis LIPG e il relativo commento nel rapporto della CSSS-N del 3 ottobre 2002 concernente l’oggetto 01.426 (FF 2002 6713). La documentazione parlamentare su tale oggetto può essere consultata su: www.parlamento.ch > Attività parlamentare > Ricerca Curia Vista > Numero dell’oggetto 01.426.
6 Il disegno di legge del 18 dicembre 1998 prevedeva prestazioni sia per la maternità sia per l’adozione; cfr. FF 1998 4493.
7 Due Cantoni esercitano attualmente tale competenza: Ginevra e Ticino prevedono nelle rispettive legislazioni un congedo di adozione retribuito per uno dei genitori (Ginevra
16 settimane, Ticino 14 settimane).