Progetto
Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 42 pagine
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Art. 69 Trasmissione di dati concernenti la manipolazione di competizioni
sportive da parte dell’Autorità intercantonale
(art. 64 e 65 LGD)
1In quanto sia necessario per lottare e perseguire la manipolazione di una competizione sportiva, l’Autorità intercantonale può trasmettere dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione:
a. a livello nazionale: alle organizzazioni e autorità di cui all’articolo 64 capoversi 2 e 3 LGD; e
b. a livello internazionale: agli organismi che all’estero fungono da piattaforma nazionale o che svolgono compiti equiparabili.
2Possono essere trasmessi i dati concernenti:
a. gli scommettitori;
b. gli organizzatori di scommesse sportive;
c. i partecipanti alle competizioni sportive e i loro assistenti; e
d. le altre persone fisiche e giuridiche che partecipano all’organizzazione, allo svolgimento o alla sorveglianza degli eventi sportivi.
3Alle organizzazioni con sede all’estero, l’Autorità intercantonale trasmette dati soltanto se possono comprovare che rispettano gli standard di protezione dei dati equivalenti a quelli svizzeri.
Art. 70 Trasmissione di dati concernenti la manipolazione di competizioni
sportive all’Autorità intercantonale
In quanto sia necessario per lottare e perseguire la manipolazione di una competizione sportiva, le organizzazioni e le autorità di cui all’articolo 69 capoverso 1 lettera a trasmettono i dati all’Autorità intercantonale conformemente all’articolo 69 capoverso 2.
Art. 71 Trasmissione di dati concernenti la manipolazione di competizioni
sportive da parte delle autorità inquirenti
(art. 25c LPSpo)
1Le autorità di perseguimento penale e giudiziarie competenti per le infrazioni di cui all’articolo 25a della legge del 17 giugno 20116 sulla promozione dello sport (LPSpo) trasmettono all’Autorità intercantonale le informazioni seguenti:
a. le indicazioni concernenti gli imputati;
b. il motivo per cui è stata avviata l’inchiesta penale;
c. i verbali degli interrogatori;
d. le decisioni delle autorità giudiziarie e di perseguimento penali necessarie per garantire i diritti delle parti secondo l’articolo 25b capoverso 3 LPSpo, complete di motivazione;