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Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 42 pagine

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Art. 79 Collaborazione con un centro di prevenzione della dipendenza

(art. 76 cpv. 2 LGD)

Le case da gioco e gli organizzatori di lotterie e scommesse sportive collaborano con un centro di prevenzione della dipendenza per attuare il piano di misure sociali.

Art. 80 Revoca dell’esclusione dal gioco volontaria

(art. 81 LGD)

1Le esclusioni dal gioco volontarie possono essere revocate soltanto una volta trascorsi tre mesi.

2Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione possono prevedere una procedura di revoca semplificata per l’esclusione dal gioco volontaria.

Art. 81 Dati del registro delle persone escluse

(art. 82 LGD)

1Per le persone escluse dal gioco secondo l’articolo 80 LGD, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione registrano i dati seguenti:

a. cognome e nome;

b. data di nascita;

c. cittadinanza;

d. tipo di esclusione pronunciata:

e. data di allestimento dell’esclusione;

f. motivo dell’esclusione.

2Non appena un’esclusione è revocata, i dati della persona interessata non sono più accessibili alle altre case da gioco e agli altri organizzatori di giochi di grande estensione.

3Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione provvedono a una buona tenuta del registro.

4Le persone i cui dati sono iscritti nel registro possono contestare l’iscrizione che li concerne presso la casa da gioco o presso l’organizzatore di giochi di grande estensione.

Art. 82 Rapporto sulle misure di protezione sociale

(art. 84 LGD)

1L’autorità di vigilanza competente controlla il rapporto di cui all’articolo 84 LGD e verifica se vi si desume che le misure adottate dalle case da gioco e dagli organizzatori di giochi di grande estensione per proteggere i giocatori sono efficaci. A tal fine può ricorrere a esperti esterni.

2Se constata carenze, chiede alle case da gioco o agli organizzatori di giochi di grande estensione in questione di prendere le misure necessarie e di adeguare il piano di misure sociali.