Progetto
Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 42 pagine
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e. le indicazioni idonee a prevenire future manipolazioni di competizioni sportive.
2Se la trasmissione delle informazioni rischia di compromettere il perseguimento penale, è effettuata soltanto dopo la chiusura del procedimento.
Capitolo 6: Protezione dal gioco in denaro eccessivo
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 72 Pubblicità indiretta
(art. 74 LGD)
La pubblicità per giochi che non richiedono una posta o non implicano il versamento di vincite, soggiace alle limitazioni e ai divieti di cui all’articolo 74 LGD, se:
a. i giochi sono proposti da un organizzatore la cui offerta principale è costituita da giochi in denaro; e
b. vi è un nesso chiaro per il giocatore tra i giochi senza posta e senza vincita e i giochi in denaro del medesimo organizzatore.
Art. 73 Divieto di pubblicità
(art. 74 LGD)
È vietato qualsivoglia collegamento tra offerta di gioco e pubblicità per gli istituti di credito.
Art. 74 Versioni di prova per giochi proposti in linea
(art. 74 e 75 LGD)
Se un organizzatore di giochi in denaro in linea propone parallelamente, a fini pubblicitari, dei giochi che si presentano in una forma identica a un gioco in denaro ma per il quale non è richiesta alcuna posta, le caratteristiche del gioco, in particolare la quota di restituzione simulata, devono essere identiche a quelle del relativo gioco in denaro.
Art. 75 Giochi gratuiti e crediti di gioco gratuiti
(art. 75 cpv. 2 LGD)
1Giochi gratuiti e crediti di gioco gratuiti consentono ai giocatori di partecipare gratuitamente ai giochi in denaro.
2La CFCG o l’Autorità intercantonale autorizza la concessione di giochi gratuiti e crediti di gioco gratuiti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. le modalità dell’offerta pubblicitaria sono compatibili con gli obiettivi della legge;
b. giochi gratuiti e crediti di gioco gratuiti non sono destinati a minorenni o a persone a rischio o escluse dal gioco;