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Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 42 pagine

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Sezione 4: Esercizio dei giochi di grande estensione

Art. 67 Giochi di grande estensione automatizzati

(art. 61 LGD)

1Gli organizzatori possono installare apparecchi automatici per giochi di grande estensione soltanto:

a. nelle case da gioco;

b. luoghi pubblici di ristorazione o d’intrattenimento a pagamento;

c. nelle sale da gioco destinate allo svolgimento di giochi di destrezza automatizzati.

2Gli apparecchi a libero servizio non sono considerati apparecchi automatici per giochi di grande estensione.

3Non è consentito installare apparecchi automatici per giochi di grande estensione in luoghi particolarmente sensibili nell’ottica della protezione sociale come per esempio nelle immediate vicinanze di scuole o centri giovanili.

4Per ogni ubicazione di cui al capoverso 1 lettera b, non è possibile installare più di due apparecchi automatici per giochi di grande estensione.

5Nei locali da gioco di cui al capoverso 1 lettera c, è possibile installare soltanto apparecchi automatici per giochi di grande estensione, in cui la vincita dipende in tutto o in gran parte dall’abilità del giocatore (apparecchi automatici per giochi di destrezza). Ciascun locale da gioco può contare al massimo 20 apparecchi automatici per giochi di destrezza.

6Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano agli apparecchi automatici per giochi di destrezza che soddisfano i requisiti seguenti:

a. la posta massima è di cinque franchi;

b. la vincita è costituita da premi in natura di scarso valore;

c. la vincita massima non supera di 20 volte la posta;

d. un’unità di gioco dura almeno 30 secondi.

Art. 68 Obblighi d’informazione

1Gli organizzatori applicano un avviso adeguato sui loro apparecchi automatici per giochi di grande estensione con il quale informano che si tratta di un apparecchio automatico autorizzato.

2Comunicano all’Autorità intercantonale le ubicazioni dei loro apparecchi automatici e i nominativi delle persone responsabili per questi locali ai sensi dell’articolo 67 capoverso 1. Comunicano inoltre ogni installazione, rimozione e sostituzione di apparecchi automatici.

3Le persone responsabili di cui al capoverso 2 forniscono all’Autorità intercantonale tutte le informazioni di cui necessita per adempiere i suoi compiti.