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Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 42 pagine

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2Il giocatore può scegliere di uscire temporaneamente da una o più categorie di giochi o da tutti i giochi proposti dall’organizzatore.

3Il giocatore non può modificare la durata dell’uscita temporanea dal gioco prima della sua scadenza. Su richiesta motivata del giocatore, l’organizzatore può sospendere l’uscita temporanea, sempreché abbia verificato che le condizioni per un’esclusione ai sensi dell’articolo 80 LGD non siano soddisfatti.

Art. 86 Individuazione precoce

1Se il pericolo potenziale del gioco lo rende opportuno, l’organizzatore di giochi proposti in linea osserva, con l’ausilio di criteri di osservazione adeguati e utili previsti nel piano di misure sociali, il comportamento di gioco di ogni giocatore per poter individuare precocemente un comportamento di gioco a rischio.

2Se il comportamento osservato adempie uno o più criteri, l’organizzatore prende le misure necessarie. Verifica in particolare se il giocatore individuato soddisfa le condizioni per un’esclusione secondo l’articolo 80 LGD. Se opportuno, contatta direttamente il giocatore.

Art. 87 Misure supplementari di protezione

1La casa da gioco e l’organizzatore di giochi di grande estensione possono mettere a disposizione dei giocatori ulteriori strumenti che consentono loro di controllare e limitare il proprio consumo di gioco.

2In quanto il pericolo potenziale di un determinato gioco lo rende opportuno, le autorità di vigilanza possono, nell’ambito dell’autorizzazione del gioco, prescrivere ulteriori misure di protezione sociali dei giocatori oltre a quelle di cui agli articoli 83–86.

Capitolo 7: Limitazione dell’accesso a offerte di gioco proposte in linea non autorizzate in Svizzera

Art. 88 Termine per il blocco

I fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano l’accesso alle offerte di gioco comunicate dalla CFCG e dall’Autorità intercantonale al più tardi entro tre giorni lavorativi.

Art. 89 Metodo di blocco

I fornitori di servizi di telecomunicazione stabiliscono il metodo di blocco tenendo in considerazione lo stato della tecnica d’intesa con la CFCG e l’Autorità intercantonale.