Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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– come prevede anche il diritto vigente, l'organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione è determinata dal diritto cantonale, salvo che la legge non disponga altrimenti, (art. 3 CPC). Anche se la presente revisione non interviene direttamente nelle organizzazioni cantonali dei tribunali, è possibile che, a medio termine, sia necessario adeguarle, ad esempio per quanto riguarda le autorità di conciliazione o nei Cantoni in cui vi è un tribunale commerciale;
– i Cantoni dovranno adeguare diversi punti delle loro leggi sull’organizzazione giudiziaria. Si tratta, nello specifico, di adeguamenti del disciplinamento sulla competenza per materia, principalmente in relazione all’azione collettiva modificata ed estesa (cfr. art. 89 e 89a AP-CPC) e alla nuova procedura di transazione di gruppo (cfr. art. 352a–352k AP-CPC). Per entrambi gli strumenti è prevista la designazione di un’unica istanza cantonale (cfr. art. 5 lett. j e k AP-CPC);
– l’avamprogetto propone di modificare il disciplinamento sull’importo massimo dell’anticipazione delle spese processuali (cfr. art. 98 AP-CPC) e la liquidazione delle spese giudiziarie (cfr. art. 111 cpv. 1 e 2 AP-CPC), il che avrà conseguenze finanziarie dirette per i Cantoni, poiché, conformemente alle attese, le anticipazioni delle spese processuali diminuiranno in maniera sensibile nella pratica e i Cantoni non potranno compensare direttamente le spese processuali con le anticipazioni. Ciò è comunque inevitabile, se si vuole sgravare le parti, già tenute a sopportare gli inevitabili rischi delle spese giudiziarie legate a un processo civile, perlomeno del rischio dell'insolvenza per le spese processuali, come era peraltro previsto all’epoca dell’elaborazione del CPC. Le ripercussioni finanziarie non si lasciano quantificare né per quanto riguarda il loro importo totale né per quello riferito a ogni singolo Cantone. Le esperienze maturate finora hanno tuttavia mostrato che un sistema d’incasso efficace permette di ridurre sensibilmente le perdite sopportate dai Cantoni per il pagamento mancato o tardivo delle spese processuali;
– il diritto federale obbligherà i Cantoni e i loro giudici a provvedere a che vi siano sufficienti basi statistiche e a rilevare i numeri di casi (cfr. art. 401a AP-CPC). Bisogna attendersi un certo onere supplementare in questo ambito, ma, visto che tutti Cantoni hanno già raccolto i relativi dati, detto onere potrebbe farsi sentire soltanto all’inizio quando si tratterà di adeguare i processi e i meccanismi di raccolta esistenti.
Il progetto non ha ripercussioni particolari sui Comuni, i centri urbani, le agglomerazioni e le regioni di montagna.
3.3 Ripercussioni per l’economia
La natura stessa degli adeguamenti del diritto processuale civile rende molto difficile, se non addirittura impossibile, quantificare le ripercussioni economiche che ne derivano. Come già illustrato dal Consiglio federale in occasione dell’introduzione