Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine

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2.2.9 Legge sulla partecipazione

Art. 15 cpv. 2

L'attuale diritto all'azione collettiva secondo l'articolo 15 capoverso 2 della legge del 17 dicembre 1993227 sulla partecipazione va esteso, modificato e armonizzato conformemente alle modifiche degli articoli 89 e 89a AP-CPC: le associazioni di datori di lavoro e di lavoratori devono poter proporre azioni collettive alle medesime condizioni di cui agli articoli 89 e 89a AP-CPC. La novità rispetto al diritto vigente risiede nel fatto che non sono ammissibili soltanto le azioni di accertamento, ma tutte le azioni secondo gli articoli 89 capoverso 2 e 89a AP-CPC.

2.2.10 Legge sui lavoratori distaccati (LDist)

Art. 11

La presente disposizione di questa legge speciale riguarda una particolare azione collettiva tendente soltanto all'accertamento di una violazione. Essa deve essere abrogata a favore dell'azione collettiva generale di cui agli articoli 89 e 89a AP-CPC; il campo d'applicazione della legge dell'8 ottobre 1999228 sui lavoratori distaccati (LDist) ammetterà anche azioni collettive assoggettate alle condizioni e alle regole generali e quindi diverse dall'azione di accertamento.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto non comporta ripercussioni né sulle finanze né sull’effettivo del personale della Confederazione.

Le nuove competenze e compiti aggiuntivi nell’ambito dell’allestimento di statistiche e del rilevamento dei numeri di casi in ragione del proposto inserimento nella legge di questo compito comune di Confederazione e Cantoni (cfr. art 401a AP-CPC e i relativi commenti al riguardo più sopra), determinano per la Confederazione a medio termine un supplemento di spesa attualmente non quantificabile. Le spese aggiuntive non superano tuttavia i mezzi a disposizione dei servizi e delle autorità competenti.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni, i Comuni, i centri urbani, le agglomerazioni e le regioni di montagna

Il progetto ha ripercussioni per i Cantoni sotto diversi punti di vista:

227 RS 822.14

228 RS 823.20