Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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Svizzera e dall'altra di impedire che le procedure collettive siano utilizzate per sottoporre ai tribunali svizzeri violazioni del diritto per le quali, al di fuori di tale procedure, non sarebbero competenti. È irrilevante che la competenza del tribunale svizzero per tali violazioni del diritto si fondi su una norma attributiva di competenza generale o speciale della LDIP, o eventualmente su una convenzione di foro valida ed efficace secondo l'articolo 5 LDIP.
Il capoverso 2 disciplina la competenza (diretta) dei tribunali svizzeri per le azioni collettive in Svizzera. In proposito occorre distinguere i casi in cui il convenuto ha domicilio o sede in Svizzera dagli altri casi:
– se il convenuto ha domicilio o sede in Svizzera, per le azioni collettive sono competenti i tribunali svizzeri del suo domicilio o della sua sede. Questa disposizione speciale crea un foro del convenuto per le azioni collettive, il che è necessario per proteggere gli interessi dei potenziali convenuti, vista la particolare importanza e la portata delle azioni collettive; per analogia con quanto prevede la regola di diritto interno dell'articolo 16a AP-CPC il potenziale convenuto non deve temere di essere oggetto di un'azione collettiva in un foro diverso da quello del suo domicilio o della sua sede. Questa normativa prevale sulle altre disposizioni in materia di competenza della LDIP; nell'azione collettiva non è tuttavia esclusa la costituzione in giudizio del convenuto secondo l'articolo 6 LDIP o anche che le parti si accordino per prorogare il foro ai sensi dell'articolo 5 LDIP;
– se il convenuto non ha né domicilio né sede in Svizzera, per l'azione collettiva contro di esso è competente ogni tribunale svizzero competente per giudicare l'azione individuale di un membro del gruppo di interessati per la violazione del diritto in questione. Questa normativa va nello stesso senso dell'articolo 8a capoverso 2 LDIP sul cumulo di azioni.
Per le transazioni di gruppo, il capoverso 3 prevede la competenza, a scelta delle parti, del tribunale svizzero del domicilio o della sede di una di esse. Almeno una delle parti deve avere il domicilio o la sede in Svizzera, affinché i tribunali svizzeri siano competenti. In tal modo si garantisce un collegamento sufficiente tra la procedura e il foro. Il diritto di scegliere il tribunale tiene conto della particolare natura della transazione di gruppo in quanto procedura di composizione delle controversie collettiva e consensuale. Questa competenza non è peraltro imperativa, il che corrisponde alla natura consensuale della procedura della transazione di gruppo, nella misura in cui le parti possono anche accordarsi per un altro tribunale (art. 5 LDIP); una costituzione in giudizio non entra invece in considerazione visto che le parti presentano una richiesta comune (cfr. in proposito art. 352c AP-CPC).