Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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giurisprudenza; le organizzazioni finora legittimate ad agire in giudizio, lo saranno anche in virtù del nuovo diritto.
Le lettere a e b del capoverso 1 vanno soppresse; la legittimazione ad agire di associazioni e organizzazioni sarà disciplinata esclusivamente dal capoverso 2 dell’articolo 56. Nel nuovo capoverso 2 si rimanda sostanzialmente agli articoli 89 e 89a AP-CP per quanto attiene alle condizioni di legittimazione e alle possibilità di promuovere un’azione. Per queste azioni collettive continuano a valere le disposizioni particolari degli articoli 52 e 55 capoverso 1 lettera c LPM. Lo stesso vale per le disposizioni degli articoli 54, 57, 59 e 60 LPM, così da tenere conto delle circostanze particolari della promozione di simili azioni nell’ambito del diritto in materia di marchi.
2.2.5 Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici (LPSt)
Art. 21
Come per la LPM, occorre adeguare anche la disposizione sull’azione collettiva dell’articolo 21 della legge del 21 giugno 2013225 sulla protezione degli stemmi (LPSt). Per quanto riguarda le condizioni di legittimazione e le possibilità di proporre un’azione si rimanda sostanzialmente agli articoli 89 e 89a AP-CPC; l’articolo 20 capoverso 1 lettera c LPSt resta applicabile.
2.2.6 Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl)
Art. 10 cpv. 2
Anche l’azione collettiva secondo il diritto in materia di concorrenza sleale va adeguata alle modifiche e all’estensione del campo d’applicazione degli articoli 89 e 89a AP-CPC. L’articolo 10 capoverso 2 LCSl è modificato come segue:
– le associazioni e organizzazioni saranno legittimate a proporre azione collettiva conformemente all’articolo 89 capoverso 1 AP-CPC sempreché non perseguano uno scopo di lucro (lett. a); siano autorizzate per statuto a difendere gli interessi del gruppo di persone colpito dalla violazione della LCSl (lett. b); e appaiano idonee a garantire la protezione di simili interessi (lett. c);
– oltre alle azioni inibitorie, le organizzazioni saranno autorizzate a proporre anche azioni collettive di riparazione secondo l’articolo 89a AP-CPC;
– saranno mantenute le disposizioni speciali della LCSl relative alle azioni collettive; resteranno applicabili le disposizioni dell’articolo 9 capoverso 2 (domanda particolare di rettificazione, di comunicazione a terzi o di pubbli-
225 RS 232.21