Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 101 pagine
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cazione della sentenza), dell’articolo 11 (azioni contro il datore di lavoro) e dell’articolo 13a (inversione dell’onere della prova).
2.2.7 Legge sui cartelli (LCart)
Art. 43 cpv. 1 lett. b e c
Ai fini dell’unificazione e dell’armonizzazione, il diritto conferito dalla legislazione vigente alle associazioni professionali ed economiche nonché alle organizzazioni dei consumatori di partecipare all’inchiesta su una limitazione della concorrenza sarà sottoposto alle stesse condizioni dell’azione collettiva secondo l’articolo 89 capoverso 1 AP-CP. La nuova lettera b rimanderà pertanto alla legittimazione di proporre un’azione collettiva secondo l’articolo 89 capoverso 1 AP-CPC: le associazioni e altre organizzazioni legittimate a intentare un’azione potranno partecipare anche a un’inchiesta su limitazioni della concorrenza. La lettera c può pertanto essere soppressa.
2.2.8 Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
Art. 8d Azione collettiva e transazione di gruppo
Negli ultimi decenni, i danni diffusi e i danni di massa hanno sempre più frequentemente una componente internazionale, in alcuni casi non riguardano soltanto interessati in Svizzera o in un solo Stato; in altri, la persona responsabile del danno risiede in uno Stato diverso. Per far valere i danni diffusi e i danni di massa, e in particolare modo per farli valere a titolo collettivo, si pongono innanzitutto questioni di diritto internazionale privato riguardanti la competenza internazionale. In futuro la competenza per l'azione collettiva estesa di cui agli articoli 89 e 89a AP-CPC e per la procedura della transazione di gruppo di cui agli articoli 352a segg. AP-CPC deve pertanto essere disciplinata in modo esplicito e autonomo in un nuovo articolo 8d AP-LDIP. In virtù dell'articolo 1 capoverso 2 LDIP, sono fatti salvi i trattati internazionali, e in particolare la Convenzione del 30 ottobre 2007226 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug).
Il capoverso 1 stabilisce il principio generale secondo cui, dinanzi a un tribunale svizzero, può essere promossa un'azione collettiva o chiesta l'approvazione di una transazione di gruppo per violazioni del diritto imminenti, già realizzate o pretese, a condizione che le pretese fatte valere possano essere oggetto di una domanda individuale presso un tribunale svizzero competente in virtù della LDIP. Queste procedure collettive sono quindi ammissibili dinanzi ai tribunali svizzeri soltanto se le pretese possono essere oggetto di azioni individuali. Ciò permette da una parte di garantire che tali procedure collettive abbiano sempre un collegamento sufficiente con la