Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

Un’organizzazione160 propone di prevedere una composizione paritetica dell’istanza cantonale unica per le controversie nell’ambito della legge sulla parità dei sessi.

5.3 Art. 6 cpv. 2 lett. c, 3, 6 e 7

Cpv. 2 lett. c

2 Cantoni161 e 2 organizzazioni162 accolgono positivamente l’impiego del termine «entité juridique» (ente giuridico/Rechtseinheit) in quanto si tratta di una precisazione. Viceversa la formulazione attuale è preferita da 3 organizzazioni163. Un’organizzazione164 propone di aggiungere gli stabilimenti di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

Cpv. 3

Mentre un Cantone165, un partito166 e 8 organizzazioni167 accolgono positivamente l’esclusione, al capoverso 3, della competenza del tribunale commerciale per le controversie di diritto in materia di locazione e di diritto del lavoro, 3 Cantoni168 e 4 organizzazioni169 la respingono. Tra questi ultimi, alcuni170 ritengono che, se il legislatore auspica di escludere le controversie menzionate, esse andrebbero cancellate anche dalla definizione di contenzioso commerciale di cui al capoverso 2 e non solamente quando il convenuto è iscritto come ente giuridico nel registro di commercio svizzero. Inoltre diverse organizzazioni171 vorrebbero estendere l’esclusione ad altre controversie.

Cpv. 6

3 Cantoni172, un partito173 e 5 organizzazioni174 sono favorevoli all’attrazione di competenza prevista in favore dei giudici ordinari nel caso in cui il tribunale commerciale è competente soltanto per singole azioni poiché in tal modo codifica la prassi attuale. Qualcuno175 esprime comunque una riserva sulla compatibilità di detta misura con l’articolo 6 capoverso 4 lettera a CPC. Altri176 auspicano che la disposizione sia estesa anche al litisconsorzio facoltativo attivo (cfr. n. 5.8) oppure che il diritto di scelta dell’attore sia ammesso in caso di litisconsorzio attivo. Alcuni partecipanti177 chiedono almeno di precisare il rapporto della disposizione con i litisconsorzi facoltativo e necessario.

Cpv. 7

3 organizzazioni178 approvano le modifiche della procedura semplificata. Diversi partecipanti179 ritengono che il rapporto tra applicazione della procedura semplificata e competenza del tribunale commerciale debba essere disciplinato dal legislatore, ma propongono altre regole allo scopo di evitare contraddizioni all’interno del codice, in particolare modificando l’articolo 5

160 CSP

161 AG, SG

162 HGer AG, SVRH

163 BAV-AAB, Bisegger, FSA

164 Hochschulen ZH

165 BE

166 pvl

167 ASLOCA, Bisegger, FSA, HGer AG, SGAV, SLAW, SVRH, USS

168 AG, SG, ZH

169 BAV-AAB, FSA, USS, WalderWyss

170 AG, SG, ZH; ASLOCA, Bisegger, Friedensrichter ZH, HGer AG, UNIBE

171 SVRH; UNIBE

172 AG, BE, SG

173 pvl

174 Bisegger, FSA, HGer AG, SGAV, WalderWyss

175 BE; pvl

176 SG, ZH; Bisegger, SVRH

177 BezGer Kulm, SLAW

178 Bisegger, FSA, SGAV,

179 BE; pvl; SVRH, UNIBE, UNIL