Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

Alcuni partecipanti247 si interrogano sulle formulazioni differenti degli articoli 71, 81, 90 e 224. Molti248 propongono di sostituire «compétence au fond» al capoverso 1 lettera b con «compétence à raison de la matière».

5.9 Art. 81 cpv. 1 e 3

Le modifiche proposte sono sostenute da un Cantone249, un partito250 e 4 organizzazioni251. 6 Cantoni252 e 3 organizzazioni253 rilevano comunque che questo istituto, poco utilizzato, è inutile e comporta un procedimento macchinoso; da questo punto di vista gli adattamenti proposti non modificano questo stato delle cose254, pertanto si potrebbe prendere in considerazione la soppressione dell’istituto255.

La precisione nella frase introduttiva è accolta con favore256 ma anche con critiche257 in quanto favorisce troppo le azioni inibitorie, ossia un modo di procedere dilatorio, e compromette l’economia processuale. Un partecipante258 propone di estendere l’azione di chiamata in causa alla procedura semplificata e ad affari di competenza di diversi giudici. Un altro259 solleva la questione della diversa competenza materiale basata sul valore litigioso e propone l’attrazione di competenza del giudice ordinario nei casi in cui è competente il tribunale commerciale. Inoltre lo stesso partecipante260 sostiene nel contempo una nozione più ampia della connessione di cause. Viceversa alcuni partecipanti261 respingono l’estensione a procedure di diverso tipo per il solo fatto del valore litigioso: chi è chiamato in causa ha un certo interesse che si applichi eventualmente la procedura semplificata, inoltre non viene disciplinato il principio della procedura applicabile. Infine, la parte che denuncia dovrebbe indicare un valore litigioso minimo262.

Un partecipante263 rileva l’incertezza giuridica legata alla necessità di stabilire se vi è una stessa competenza materiale nel caso in cui sono previste diverse composizioni dello stesso tribunale in base all’oggetto o al valore litigioso. Un altro264 propone di disciplinare l’azione del co- convenuto contro un altro co-convenuto.

Due partecipanti265 propongono di sostituire al capoverso 1 lettera b «compétence au fond» con «compétence à raison de la matière».

5.10 Art. 82 cpv. 1

2 Cantoni266, un partito267 e 6 organizzazioni268 approvano l’attenuazione dell’obbligo di quantificare l’azione di chiamata in causa. Come per l’articolo 81 (cfr. n. 5.9), alcuni partecipanti269 sottolineano l’inefficacia di questo istituto e anche l’opportunità di sopprimerlo270.

247 BS

248 FSA, JBVD, UNIL

249 BE

250 pvl

251 SGAV, SVC, SVRH, UNIL

252 BE, OW, SG, SH, UR, ZH

253 OGer SH, SVC, SVRH

254 SG, SH; SVRH

255 OW, SH, UR; SVRH

256 UNIBE

257 FSA

258 ASLOCA

259 UNIBE

260 UNIBE

261 ZH; ASM, OGer SH, UNIBE

262 ZH

263 SGAV

264 UNIL

265 JBVD, UNIL

266 BE, SG

267 pvl

268 FSA, JBVD, SGAV, UNIBAS, UNIBE, UNIL

269 BE, OW, SH, UR, ZH; UNIBE

270 OW, SH, UR