Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine
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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005
Un Cantone96 approva gli articoli 89 e 89a e respinge gli articoli 352a e seguenti, mentre un altro97 boccia gli articoli 89 e 89a e approva gli articoli 352a e seguenti. Un Cantone98 si oppone agli articoli 89 e 89a senza prendere posizione sugli articoli 352a e seguenti, mentre 3 Cantoni99 si oppongono agli articoli 352a e seguenti senza esprimersi sugli articoli 89 e 89a.
Viceversa, un Cantone100 respinge sia l’articolo 89 sia gli articoli 352a e seguenti. 2 partiti101 si oppongono globalmente alle modifiche concernenti la tutela giurisdizionale collettiva. Alle 24 organizzazioni che hanno espresso un’opposizione generale se ne aggiungono due102 che respingono l’articolo 89 o 89a e gli articoli 352a e seguenti.
L’opt in per l’azione collettiva è accolto positivamente da 2 partiti103 e 9 organizzazioni104, mentre un’organizzazione105 vi si oppone preferendo l’opt out. L’opt out per la transazione di gruppo è invece respinto o criticato da un partito106 e 11 organizzazioni107, mentre è accolto positivamente da 2 organizzazioni108.
4.3 Coordinamento delle procedure: estensione del litisconsorzio, del cumulo di azioni, della domanda riconvenzionale e dell’azione di chiamata in causa
3 Cantoni109, 1 partito110 e 6 organizzazioni111 approvano in modo generale l’estensione degli strumenti di coordinamento delle procedure. 2 organizzazioni112 invece lo respingono. 2 Cantoni113 e un’organizzazione114 rilevano il problema di applicare parallelamente differenti tipi di procedure e in particolare di applicare diverse massime processuali.
4.4 Diritto di rifiutare la collaborazione per i giuristi d’impresa
Raggruppando i pareri espressi nelle osservazioni generali e in merito all’articolo 160a (cfr.
n. 5.28), 3 Cantoni115, 4 partiti116 e 20 organizzazioni117 accolgono positivamente la modifica. 7 Cantoni118 e 9 organizzazioni119 invece la respingono.
Il coordinamento con le procedure estere ed il fatto di evitare alle imprese di ricorrere a un avvocato depongono a favore di questa modifica, senza contare che essa costituisce un compromesso su un tema da tempo dibattuto. Alcuni partecipanti120 chiedono l’equiparazione sia con gli avvocati attivi in Svizzera sia con i giuristi di imprese soggette a ordinamenti giuridici stranieri che concedono il diritto di mantenere il segreto. Le imprese con sede in Svizzera
96 SO
97 BE
98 SZ
99 AR, OW, UR
100 LU
101 PLR, UDC
102 KFS, SSIC
103 PPD, PES
104 ACSI, CFC, Konsumentenschutz, OSP, Peter, SDRCA, SGAV, TCS, WalderWyss
105 SLAW
106 PES
107 ACSI, FRC, Konsumentenschutz, OGer SH, OSP, SDRCA, SGAV, SLV, SVC, TCS, UNIL
108 SGAV, TCS
109 AG, BL, SO
110 PLR
111 Economiesuisse, FCS, Meier, scienceindustries, Swisscom, SwissHoldings
112 ASM, USIE
113 BL, LU
114 ASM
115 BL, BS, ZH
116 PPD, PLR, pvl, UDC
117 ACC, Amcham, ASA, ASM, costruzionesvizzera, economiesuisse, Expertsuisse, Forum PMI, Interpharma, scienceindustries, SGAV, SSIC, Swico, Swisscom, SwissHoldings, UBS, USAM, USPI, WalderWyss
118 AR, GE, LU, NE, SO, VD, VS
119 CP, JBVD, GDS, Meier, OGer SH, SDRCA, SLAW, UNIL, Zürcher
120 Amcham, economiesuisse, Forum PMI, scienceindustries, Swico, Swisscom, SwissHoldings, USAM