Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

5.8 Art. 71

Come per l’estensione del coordinamento delle procedure (cfr. n. 4.3), anche la disposizione sul litisconsorzio riscuote un ampio consenso di principio da parte di 3 Cantoni228, un partito229 e 9 organizzazioni230. È accolta con particolare favore231 la possibilità di raggruppare cause non sottoposte alla stessa procedura soltanto in considerazione del valore litigioso. Viceversa, 2 Cantoni232 e 3 organizzazioni233 si oppongono a questa modifica criticando in particolare l’ammissione di pretese riconducibili a procedure differenti. Come indicato già al punto 4.3, molti partecipanti234 menzionano il problema dell’applicazione parallela di diversi tipi di procedure basate su principi processuali diversi. Secondo alcuni partecipanti235 non è ammissibile che il convenuto sia privato del beneficio della procedura semplificata in caso di litisconsorzio passivo. Per altri236 lo stesso problema vale anche per l’attore: il litisconsorzio coinvolge una pluralità di parti, contrariamente al cumulo oggettivo di azioni, e ciascuno deve poter agire secondo la procedura prevista per la sua pretesa.

Alcuni partecipanti237 criticano il fatto che a determinate pretese non sia più applicata la procedura semplificata. Altri238 propongono l’applicazione, per analogia, dell’articolo 247 CPC alle pretese che, per loro natura, devono essere giudicate secondo la procedura semplificata, come previsto per il cumulo oggettivo di azioni e la domanda riconvenzionale. Secondo alcuni pareri239, il collegamento con l’articolo 93 capoverso 2 CPC va chiarito. 2 partecipanti240 chiedono che il testo di legge riporti quanto indicato nel rapporto esplicativo ossia che la somma dei valori litigiosi implica l’applicazione della procedura ordinaria e altri 2241 esigono che venga risolta la contraddizione tra questa regola e l’articolo 93 capoverso 2. Secondo alcuni partecipanti242, il calcolo delle spese processuali, in particolare del loro anticipo, non va fatto basandosi sulla somma dei valori litigiosi.

Un partecipante243 inoltre propone di ammettere il litisconsorzio anche quando la competenza, in base alla materia, dipende unicamente dal valore litigioso. Sarebbe per altro necessario244 precisare se lo stesso giudice è competente ai sensi del capoverso 1 lettera b quando le pretese dipendono da composizioni differenti dello stesso tribunale in base al loro valore litigioso. Sarebbe opportuno chiarire anche il collegamento con l’articolo 6 CPC245, in quanto la competenza del tribunale commerciale non deve escludere il litisconsorzio. Viene sottolineato il collegamento con l’articolo 6 capoverso 6 dell’avamprogetto e viene proposta246 una regola simile per i litisconsorzi attivi dei quali solamente alcuni sono di competenza del tribunale commerciale.

228 BE, BL, SG

229 pvl

230 ACSI, ASA, DCS, FRC, FSA, FSP, Konsumentenschutz, SLAW, UNIBAS

231 BE; pvl; ACSI, DCS, FRC, FSP

232 BS, ZH

233 ASM, OGer SH, UNIBE

234 SG; OGer SH

235 BS; ASM, OGer SH

236 SG; UNIBE

237 BL, OW, UR; UNIBE

238 BL, BS; CSP

239 BE, SG

240 BS; FSA

241 BS, SG

242 ACSI, DCS, FRC, FSP, Konsumentenschutz

243 SG

244 SGAV

245 Bisegger

246 ZH