Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

nuto stabilire quale organizzazione è idonea a intentare un’azione legale sarà difficile e costituirà una procedura lunga e fastidiosa. Si tratta di un criterio di difficile applicazione anche per il giudice soprattutto nel caso di associazioni costituite ad hoc che non possono essere valutate in base alle loro attività precedenti293. Inoltre andrebbe chiarita la relazione con l’articolo 352f capoverso 1 lettera e294. Un partecipante propone295 un sistema di accreditamento da parte dello Stato o una procedura giudiziaria di certificazione simile ai meccanismi esistenti negli Stati Uniti o in Canada296. Nella stessa direzione, viene proposta297 anche una procedura preventiva a sé stante basata sull’ammissibilità dell’azione, in particolare affinché l’organizzazione possa stabilire con sufficiente anticipo se dispone della legittimazione attiva. La natura della decisione sull’idoneità, come anche le possibilità di impugnare una decisione di rigetto, dovrebbe essere chiaramente stabilita298. Infine un partecipante299 propone un adeguamento alle condizioni più severe di cui all’articolo 89a capoverso 1 lettera d, alla luce in particolare del criterio dell’importanza nazionale o regionale che fornisce al giudice una base obiettiva di giudizio.

Molti partecipanti300 approvano in particolare la condizione posta alle organizzazioni di non avere scopo di lucro (lett. a). Altri301 la bocciano o la criticano in quanto crea una disparità di trattamento a scapito delle imprese commerciali, non permette di raggiungere gli scopi perseguiti e facilita gli abusi in quanto un’organizzazione che non ha scopo di lucro può gestire un grande patrimonio, mirare indirettamente a guadagni e cercare di avere un’influenza politica. Un partecipante302 propone pertanto di fissare un capitale di 100 000 franchi.

Alcuni303 chiedono di esigere la rappresentanza da parte di un avvocato per garantire conoscenze e competenze sufficienti, per esempio inserendo tale criterio in una nuova lettera d304.

Se non si mantiene il diritto vigente, viene proposto305 un approccio più restrittivo: fissare un numero minimo di interessati (p. es. 50 o 100), indicare il nome dei privati interessati e aggiungere la loro abilitazione (cfr. n. 6.42 per una proposta concreta), limitarsi agli atti illeciti, eventualmente intenzionali, secondo il CO e indennizzare il convenuto ingiustamente chiamato in giudizio.

Cpv. 2

L’aggiunta dell’azione di riparazione (lett. d) è apprezzata da un partecipante306, ma criticata da un altro307 secondo cui dare alle organizzazioni una legittimazione autonoma non giova alla certezza del diritto né alla pacificazione di potenziali controversie legali. Un partecipante308 chiede di sopprimere o di riformulare questa lettera, di modo da rendere più chiara l’articolazione tra azione collettiva e azione di riparazione disciplinata all’articolo 89a.

293 UNIBE

294 Peter

295 SDRCA

296 CFC

297 OGer SH, SLAW, WalderWyss

298 OGer SH

299 UNIBE

300 PES; ACSI, FSP, Greenpeace, GDS, OSP, Peter, SGAV, TCS, USS, VKMB

301 SVC, USIE, WalderWyss

302 VSI

303 BE; SVRH

304 BE

305 SVC, VSI

306 Peter

307 ASA

308 UNIBE