Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

Un partecipante271 solleva il problema del principio della procedura applicabile in caso di pretese sottoposte a procedure di vario tipo. Andrebbe indicato un valore litigioso minimo272.

Due partecipanti273 criticano la formulazione, mentre uno274 propone le formulazioni seguenti: «Les conclusions n’ont pas besoin d’être chiffrées si… » o « Les conclusions ne doivent pas nécessairement être chiffrées si… ».

5.11 Art. 89 cpv. 1, 2 lett. c e d, e 3

Oltre ai pareri generali sulla tutela giurisdizionale collettiva (cfr. n. 4.2.1), questa disposizione è approvata in particolare da 2 Cantoni275 e 14 organizzazioni276. Diversi partecipanti277 ritengono che l’esenzione dall’anticipo delle spese (art. 115a) sia indispensabile e altri278 che le agevolazioni proposte siano insufficienti. La disposizione è respinta da un Cantone279 e 10 organizzazioni280. C’è anche chi281 suggerisce di stralciare semplicemente il vigente articolo 89. Un partecipante282, favorevole alla disposizione, propone di disciplinare l’azione collettiva e la transazione di gruppo nello stesso capitolo. Un altro283 ritiene che l’azione collettiva e la transazione di gruppo vadano coordinate meglio.

Un partecipante284 non accetta che le condizioni cambino a seconda che si tratti di un’azione collettiva di riparazione o no. C’è chi285 auspica la costituzione di una struttura semplice ad hoc, sotto forma di un’associazione ad esempio; una simile costituzione non deve essere esclusa dalle condizioni poste. Solo in questo modo non si impedirà ai danneggiati di avviare un’azione collettiva in quanto non esiste un’organizzazione che difende i loro interessi oppure nessuna è disposta a promuovere un’azione286. Questa opinione è contestata287, in quanto un gruppo di persone privo di conoscenze pertinenti non deve essere legittimato ad agire senza rappresentanza professionale.

Cpv. 1

Molti partecipanti288 accolgono con favore l’estensione dell’azione a tutti i settori del diritto privato. Viceversa altri289 la respingono temendo in particolare che apra la strada a un’enorme quantità di azioni oppure chiedono che venga fissato un numero minimo di danneggiati al fine di adeguarsi allo scopo fissato che è quello di prevedere un rimedio ai danni di massa o diffusi.

La violazione imminente o attuale non dovrebbe impedire l’azione di accertamento delle violazioni pregresse, come correttamente precisato dal rapporto esplicativo290.

L’idoneità alla difesa degli interessi del gruppo di persone (lett. c) è condivisa da molti partecipanti291, tuttavia, secondo diversi pareri292 è un criterio impreciso: per gli interessati e il conve-

271 SH

272 ZH; UNIBE

273 SG; FSA

274 FSA

275 SO, ZH

276 ACSI, ASLOCA, CFC, FRC, FSA, FSP, Greenpeace, OGer SH, OSP, SDRCA, SGAV, TCS, UNIBE, USS

277 ACSI, FSP, Greenpeace, TCS

278 PES; USS

279 SZ

280 ASA, ASSL, costruzionesvizzera, FCS, SSIC, SVC, UBS, USAM, USIE, VSI

281 USAM

282 Meier

283 UNIBE

284 SDRCA

285 Peter, SLAW

286 SLAW

287 BE; ASM

288 BE; GDS, USS, VKMB

289 SSIC, SVC, USAM, USIE, VSI

290 JBVD

291 BE; WalderWyss

292 ZH; ASM, JBVD, SDRCA, UNIL