Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

La condizione dell’interesse degno di protezione in caso di azione di accertamento è criticata309, poiché un simile interesse non è richiesto per le azioni collettive previste dalle leggi speciali e poiché tale condizione potrebbe impedire di accertare l’illiceità senza assumere spese e sforzi notevoli per stabilire il danno.

5.12 Art. 89a

Oltre ai pareri generali sulla tutela giurisdizionale collettiva (cfr. n. 4.2), questa disposizione è in particolare approvata da 2 Cantoni310 e 14 organizzazioni311, mentre è respinta da 3 Cantoni312 e 12 organizzazioni313. Alcuni partecipanti314, pur non opponendosi in generale alla tutela giurisdizionale collettiva, non vedono l’utilità di questa azione rispetto agli strumenti esistenti e le preferiscono altri meccanismi già in atto come il processo pilota. Alcuni partecipanti favorevoli all’azione di riparazione315 deplorano che il progetto si limiti ad ampliare lo strumento esistente dell’azione collettiva in quanto auspicavano l’introduzione di uno strumento specifico per far valere le pretese di un gruppo (cfr. n. 6.15 per la proposta concreta).

L’azione collettiva di cui all’articolo 89 e l’azione di riparazione di cui all’articolo 89a andrebbero sottoposte alle stesse condizioni, ossia a quelle di cui all’articolo 89a secondo alcuni316 e a quelle di cui all’articolo 89 secondo altri317. Viene chiesto il coordinamento con la transazione di gruppo: in particolare si chiede che condizioni analoghe disciplinino la transazione conclusa in caso di azioni da parte di organizzazioni e la transazione di gruppo (omologazione da parte di un giudice, udienza pubblica, procedura separata per le pretese individuali, passaggio all’opt out)318.

L’opt in è esplicitamente approvato da 3 partecipanti319 cui vanno aggiunti i giudizi positivi espressi nelle osservazioni generali (n. 4.2). Tuttavia alcuni ritengono l’opt in troppo restrittivo, soprattutto nel caso dei danni diffusi, e propongono l’opt out o almeno un’azione di consegna dell’utile320. Analogamente viene sostenuto321 il passaggio in giudicato dell’azione collettiva per le cause individuali. Inoltre è rilevata322 la contraddizione tra un sistema di opt in, che implica un mandato dei singoli rappresentati, e l’azione «in proprio nome» dell’organizzazione fondata sulla gestione di affari senza mandato.

Un partecipante323 ritiene che debba essere permessa una sola azione collettiva per singolo caso e non diverse. Lo stesso partecipante324 critica il fatto che la procedura collettiva comprenda anche la decisione sulle pretese individuali facendo un paragone con la procedura separata per i risarcimenti individuali prevista per la transazione di gruppo.

Molti partecipanti325 ritengono che la procedura vada semplificata al massimo: bisognerebbe in particolare ridurre al minimo i requisiti formali326, o ridurre i requisiti in materia di prova o di motivazione, se l’analogia tra le pretese lo permetta327.

309 SLAW

310 SO, ZH

311 ACSI, ASLOCA, CFC, FSA, FSP, Greenpeace, Nivalion, OGer SH, OSP, SDRCA, SGAV, TCS, UNIBE, USS

312 BE, LU, SZ

313 ASA, ASSL, costruzionesvizzera, FCS, HEV, SSIC, SVC, UBS, USAM, USIE, USPI, VSI

314 BE

315 FSP, GDS, Konsumentenschutz, Meier, OSP, USS

316 UNIBE

317 SGAV

318 Meier

319 PES; Peter, WalderWyss

320 SLAW

321 UNIBE

322 UNIBE

323 Meier

324 Meier

325 Konsumentenschutz, Nivalion, OGer SH, OSP, TCS, USS

326 TCS

327 Nivalion, OGer SH