Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

L’autorizzazione da parte dei membri del gruppo di cui al capoverso 1 lettera c andrebbe precisata alla luce di quanto indicato al capoverso 1 lettera d numero 2347 in merito all’autorizzazione da parte della maggioranza dei membri. Si potrebbero fissare un numero minimo di persone348 e il termine entro cui l’organizzazione può essere abilitata349. Come limite viene proposto anche il deposito dell’azione da parte dell’organizzazione350. La forma scritta è ritenuta necessaria da un partecipante351 e, secondo un altro352, andrebbe disciplinata. Alcuni partecipanti353, invece, sottolineano l’importanza di una procedura semplice e accolgono positivamente il fatto che non venga ammessa solamente la forma scritta: il rapporto potrebbe precisare le altre forme possibili e menzionare la comunicazione per via elettronica, in particolare il modulo in linea. Infine un partecipante354 suggerisce di prevedere l’irrevocabilità dell’autorizzazione e il fatto che è limitata a un processo concreto.

Per un partecipante355 le condizioni poste all’idoneità di agire in giudizio delle organizzazioni (cpv. 1 lett. d) sono pertinenti. Altri partecipanti356 le ritengono troppo severe o inutili tanto da proporre357 di stralciarle. Queste preoccupazioni riguardano in particolare la costituzione di organizzazioni ad hoc che non va impedita poiché ci potrebbero essere casi in cui non è intentata alcuna causa non essendovi un’organizzazione idonea a farlo. L’autorizzazione della maggioranza dei membri del gruppo andrebbe pertanto soppressa poiché le organizzazioni ad hoc potrebbero avere difficoltà a ottenerla358. Inoltre si tratta di un criterio inadatto a dimostrare l’idoneità dell’organizzazione e difficile da applicare vista la difficoltà di determinare il numero degli interessati359. Analogamente, la condizione dell’importanza nazionale dell’organizzazione è ritenuta eccessivamente riduttiva, in quanto organizzazioni cantonali o regionali potrebbero perfettamente condurre azioni di questo tipo360. Anche il requisito dell’idoneità è ritenuto poco preciso e difficilmente applicabile361. Sul piano terminologico, il fatto che l’idoneità debba soddisfare criteri più severi di quelli di cui all’articolo 89 si dovrebbe evincere dal testo di legge o almeno essere esplicitato362 utilizzando ad esempio termini differenti nelle due disposizioni. Inoltre il criterio dell’attività, già illustrato al numero 2, non è ritenuto necessario in quanto quello dell’importanza nazionale (cpv. 1 lett. d n. 1) è sufficiente363. La procedura volta a riconoscere l’idoneità ad agire in giudizio andrebbe definita meglio e il reclamo in caso di rifiuto andrebbe indicato364.

Un partecipante365 propone di facilitare la procedura di opt in ispirandosi al sistema francese che permette al giudice di fissare i criteri di appartenenza al gruppo, i danni risarcibili e i criteri di risarcimento, in questo modo verrebbe agevolata la decisione di entrare nel gruppo. Chiede che l’onere della prova del consenso ad unirsi al gruppo nonché dell’esistenza e della proporzione del danno non spetti all’organizzazione e che quest’ultima possa far valere esattamente le stesse pretese dei singoli nelle procedure individuali.

347 UNIBE

348 Peter

349 Meier, Peter

350 WalderWyss

351 WalderWyss

352 GE

353 ACSI, FRC

354 WalderWyss

355 Peter

356 pvl; SGAV, SLAW

357 pvl; SGAV

358 Meier

359 WalderWyss

360 UNIL

361 ZH; ASM, UNIL

362 JBVD, UNIBE

363 UNIBE

364 Meier

365 CFC