Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine
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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005
Cpv. 2
La disposizione è approvata da un’organizzazione366. Occorre un coordinamento con il capoverso 1 lettera c367: si deve poter autorizzare l’organizzazione dopo che l’informazione può essere fornita. L’informazione rappresenta un grande onere amministrativo e dovrebbe passare per il tribunale368. Inoltre l’espressione «in modo adeguato» non è sufficientemente precisa e per la mancata informazione non è prevista alcuna sanzione369. L’informazione va diffusa prima e non con il deposito dell’azione o, come illustrato nel rapporto esplicativo, dopo la proposizione dell’azione370.
Come nel caso del capoverso 3, un partecipante371 solleva il problema del rapporto tra l’azione collettiva e le azioni individuali.
Cpv. 3
La disposizione è approvata da 2 organizzazioni372: la sospensione dei procedimenti individuali sarebbe problematica e un certo numero di procedimenti paralleli è accettabile. La decisione sulle spese processuali nei procedimenti individuali non dovrebbe essere lasciata all’apprezzamento del giudice373.
Il passaggio in giudicato della decisione nel procedimento condotto dall’organizzazione dovrebbe essere definito con maggiore chiarezza rispetto alle azioni individuali374, in particolare rispetto alla litispendenza. Dovrebbe essere possibile partecipare all’azione collettiva solamente entro un determinato termine375, per esempio entro tre mesi dalla presa d’atto della proposizione dell’azione. Andrebbe disciplinata376 la possibilità o meno per i membri del gruppo di partecipare al procedimento avviato dall’organizzazione, come anche le modalità per riavviare i procedimenti individuali in caso di insuccesso dell’azione collettiva377.
Un partecipante378 chiede di precisare nel testo di legge che non vi sarebbe alcuna perdita del diritto in caso di ritiro dell’azione. Nemmeno l’espressione «congiunzione dei procedimenti» è adatto perché non si tratta di una congiunzione in senso processuale379.
5.13 Art. 90
La modifica delle regole sul cumulo di azioni è accolta come principio da 4 Cantoni380, 1 partito381 e 3 organizzazioni382, ma è respinta da 4 Cantoni383 e 2 organizzazioni384. Un’alternativa sarebbe mantenere le condizioni attuali ed escluderne l’applicazione in caso di pretese connesse385.
Un partecipante386 critica la condizione della stessa competenza per materia. Tale criterio solleva anche una serie di dubbi nel caso in cui siano previste composizioni del tribunale diverse
366 TCS
367 JBVD, Peter
368 SLAW
369 UNIL
370 WalderWyss
371 UNIL
372 Peter, SLAW
373 SLAW
374 BezGer Kulm, Peter, UNIBE
375 JBVD, WalderWyss
376 Meier
377 Meier
378 UNIBE
379 JBVD
380 BE, BL, BS, LU
381 pvl
382 FSA, SLAW, USS
383 OW, SG, UR, ZH
384 ASM, OGer SH
385 UNIFR
386 UNIFR