Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

Cpv. 2

La disposizione è approvata da un’organizzazione366. Occorre un coordinamento con il capoverso 1 lettera c367: si deve poter autorizzare l’organizzazione dopo che l’informazione può essere fornita. L’informazione rappresenta un grande onere amministrativo e dovrebbe passare per il tribunale368. Inoltre l’espressione «in modo adeguato» non è sufficientemente precisa e per la mancata informazione non è prevista alcuna sanzione369. L’informazione va diffusa prima e non con il deposito dell’azione o, come illustrato nel rapporto esplicativo, dopo la proposizione dell’azione370.

Come nel caso del capoverso 3, un partecipante371 solleva il problema del rapporto tra l’azione collettiva e le azioni individuali.

Cpv. 3

La disposizione è approvata da 2 organizzazioni372: la sospensione dei procedimenti individuali sarebbe problematica e un certo numero di procedimenti paralleli è accettabile. La decisione sulle spese processuali nei procedimenti individuali non dovrebbe essere lasciata all’apprezzamento del giudice373.

Il passaggio in giudicato della decisione nel procedimento condotto dall’organizzazione dovrebbe essere definito con maggiore chiarezza rispetto alle azioni individuali374, in particolare rispetto alla litispendenza. Dovrebbe essere possibile partecipare all’azione collettiva solamente entro un determinato termine375, per esempio entro tre mesi dalla presa d’atto della proposizione dell’azione. Andrebbe disciplinata376 la possibilità o meno per i membri del gruppo di partecipare al procedimento avviato dall’organizzazione, come anche le modalità per riavviare i procedimenti individuali in caso di insuccesso dell’azione collettiva377.

Un partecipante378 chiede di precisare nel testo di legge che non vi sarebbe alcuna perdita del diritto in caso di ritiro dell’azione. Nemmeno l’espressione «congiunzione dei procedimenti» è adatto perché non si tratta di una congiunzione in senso processuale379.

5.13 Art. 90

La modifica delle regole sul cumulo di azioni è accolta come principio da 4 Cantoni380, 1 partito381 e 3 organizzazioni382, ma è respinta da 4 Cantoni383 e 2 organizzazioni384. Un’alternativa sarebbe mantenere le condizioni attuali ed escluderne l’applicazione in caso di pretese connesse385.

Un partecipante386 critica la condizione della stessa competenza per materia. Tale criterio solleva anche una serie di dubbi nel caso in cui siano previste composizioni del tribunale diverse

366 TCS

367 JBVD, Peter

368 SLAW

369 UNIL

370 WalderWyss

371 UNIL

372 Peter, SLAW

373 SLAW

374 BezGer Kulm, Peter, UNIBE

375 JBVD, WalderWyss

376 Meier

377 Meier

378 UNIBE

379 JBVD

380 BE, BL, BS, LU

381 pvl

382 FSA, SLAW, USS

383 OW, SG, UR, ZH

384 ASM, OGer SH

385 UNIFR

386 UNIFR