Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

6.2.4 Ruolo nelle procedure indipendenti in merito ai figli (art. 295 CPC)

Per un Cantone912, se i genitori di un figlio minorenne non sono sposati ed entrambi detengono l’autorità parentale, il processo andrebbe condotto, come per i genitori sposati, tra i genitori, e il giudice dovrebbe assegnare i ruoli nel procedimento anche nel caso in cui il figlio vi partecipasse come terzo e vi fosse rappresentato. Viene avanzata la seguente proposta:

«1 Für selbstständige Klagen gilt das vereinfachte Verfahren. Steht das Kindesverhältnis fest, wird der Prozess zwischen den Eltern geführt, solange das Kind minderjährig ist. Das Gericht kann die Parteirollen verteilen.».

Cpv. 2 secondo AP-CPC

«3 Ordnet das Gericht die Vertretung des Kindes an, wird dieses als weiterer Verfahrensbeteiligter in das Verfahren einbezogen.»

1Le azioni indipendenti si svolgono in procedura semplificata. Se il rapporto di filiazione è accertato e il figlio è minorenne, il processo oppone i genitori. Il giudice può assegnare i ruoli alle parti.

Cpv. 2 secondo AP-CPC

3Se il giudice ordina che il figlio sia rappresentato, quest’ultimo è coinvolto nel procedimento come partecipante.

6.2.5 Procedura applicabile ai figli maggiorenni (art. 296 e 303 CPC)

Un Cantone913 propone di precisare agli articoli 296 e 303 capoverso 1 CPC che queste disposizioni si applicano anche ai figli maggiorenni, visto l’articolo 262 lettera e CPC che richiede una base legale per il versamento di denaro a titolo cautelare.

6.2.6 Procedura semplificata per le azioni di mantenimento secondo l’articolo 328 CC

Analogamente a quanto proposto all’articolo 295, la procedura semplificata potrebbe essere applicata a tutti i casi di cui all’articolo 328 CC914.

6.2.7 Effetto sospensivo in caso di avviso ai debitori nell’ambito del diritto di famiglia (art. 315 CPC)

Un Cantone915 propone di aggiungere un’eccezione all’effetto sospensivo dell’appello (cfr. art. 315 cpv. 4 CPC) per i casi di avviso ai debitori nell’ambito del diritto di famiglia. Queste procedure devono poter essere eseguite rapidamente. Adesso possono essere sottoposte all’appello e non beneficiare dell’eccezione prevista all’articolo 315 capoverso 4 lettera b CPC perché non si tratta di provvedimenti cautelari.

6.3 Celerità dei procedimenti, conclusione entro un periodo di tempo ragionevole

Due partecipanti916 giuristi di professione ritengono che l’accesso alla giustizia debba essere migliorato intervenendo anche sulla durata dei procedimenti visto che attualmente i termini sono troppo lunghi.

6.4 Azione contro ignoti

Un partecipante917 chiede di prevedere la possibilità di agire contro ignoti. Ordinamenti giuridici stranieri la prevedono e si tratta di una situazione che si presenta nella pratica, come nel caso di una lesione di cui non si conosce ancora l’autore.

912 ZH

913 BS

914 OGer SH

915 BE

916 Anwälte ZH, GDS

917 WalderWyss